REQUISITI SOGGETTIVI
Possono beneficiare dei finanziamenti previsti per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 12, lettere d) ed f), L. 7 dicembre 2000, n. 383 le associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi Registri (nazionale e regionali alla data del 30 ottobre 2004.
REQUISITI OGGETTIVI
Hanno priorità i progetti di cui alla lettera f) di sostegno dei seguenti soggetti:
a) persone disabili;
b) minori ed adolescenti;
c) famiglie in condizioni di disagio socio-economico;
d) anziani e soggetti in condizioni di marginalità sociale.
Le iniziative di cui alla lettera d) devono riguardare la formazione e l'aggiornamento dei membri delle associazioni oppure l'informatizzazione dell'associazione (cioè un'iniziativa che abbia come parte preponderante l'acquisto di hardware).
DIVIETI
L'associazione che abbia ricevuto un finanziamento nel 2002 o nel 2003 per un'iniziativa di informatizzazione non può presentare, per il 2004, un'iniziativa riguardante nuovamente l'informatizzazione.
COSTI
Il progetto o l'iniziativa non possono avere un costo totale che supera il 100 per cento delle entrate iscritte nell'ultimo bilancio consuntivo relativo al 2003 (se il bilancio è costituito da stato patrimoniale e conto economico, si fa riferimento al solo conto economico).
I limiti massimi di costo dell'iniziativa sono i seguenti:
- iniziative di cui alla lettera d): ? 250.000, se il proponente sia uno o più associazioni;
- progetti di cui alla lettera f): ? 250.000 se il proponente è uno solo;
? 400.000 se vi sono più proponenti.
Il 20 per cento dei costi è a carico del proponente.
Singole voci di costo
"Compensi per progettazione" - nell'ipotesi della lettera d) - e "Consulenza e progettazione" - nell'ipotesi della lettera f) - non devono superare l'8 per cento del costo complessivo del progetto. Progetti di cui alla lettera f): le spese per attrezzature, materiale didattico e di consumo non devono superare il 15 per cento del costo complessivo del progetto.
DURATA
Le iniziative proposte devono avere la durata massima di 18 mesi.
DOMANDA
La domanda può essere presentata sia individualmente, sia congiuntamente da più organizzazioni congiuntamente (in questo secondo caso occorre un atto di procura nei confronti della "capofila"); in ogni caso, ciascuna associazione può presentare al massimo un'iniziativa.
Presentazione della domanda
Deve essere:
- redatta secondo il modello Allegato 1 alla Direttiva 8 ottobre 2004;
- sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto;
- inoltrata, in busta chiusa non trasparente (indicante la seguente dicitura: "Progetto Lettera F" o "Iniziativa Lettera D"), in originale e su dischetto o CD-ROM, unitamente all'elaborato progettuale (Allegato 2), sottoscritto dal legale rappresentante; l'inoltro può avvenire tramite raccomandata a.r. o corrieri privati a agenzie di recapito autorizzate, oppure mediante consegna a mano (in tale ultimo caso sarà consegnata ricevuta)
- corredata da una copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- indirizzata al Ministero del lavoro e delle Politiche sociali - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali - Osservatorio nazionale dell'associazionismo - via Fornivo, n. 8, pal. A - 00192 Roma;
- pervenuta entro le ore 13 del 24 novembre 2004;
Alla domanda dev'essere allegata la seguente documentazione:
a) fotocopia del documento di identità del legale rappresentante dell'associazione;
b) la dichiarazione di autenticità delle informazioni contenute nel progetto, sottoscritta dal rappresentante legale (Allegato 3);
c) dichiarazione, con la quale il legale rappresentante dell'associazione dichiara che si tratta di un progetto mai finanziato prima con fondi pubblici;
d) copia conforme del rendiconto 2003
Il proponente deve indicare dettagliatamente nel Piano economico le fonti da cui derivano le risorse che costituiscono il 20 per cento che rimane a suo carico (esempio: quote associative, donazioni, ecc.).
FINANZIAMENTO
Può essere totale o parziale.
Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di finanziamento da parte dell'amministrazione, l'associazione beneficiaria dovrà (pena la decadenza dal finanziamento) presentare i seguenti documenti:
- indicazione del legale rappresentante;
- dichiarazione sostitutiva attestante che il legale rappresentante dell'ente e il responsabile del progetto non hanno riportato condanne penali e di non essere destinatari di provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure di prevenzione e di non essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali per un reato che incide sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari o per reati contro il patrimonio;
- prospetto del progetto esecutivo;
- bilancio preventivo 2004, se previsto in statuto;
- codice fiscale dell'associazione;
- estremi del conto corrente bancario, corredato di CAB e ABI (occorre uno specifico conto corrente per il progetto finanziato).
Il finanziamento viene erogato in due fasi:
a) una prima quota (70 per cento) successivamente alla registrazione del decreto di approvazione della Convenzione tra Ministero del Lavoro e l'associazione beneficiaria del contributo. A garanzia dell'anticipo, le associazioni dovranno stipulare apposita fideiussione (bancaria o assicurativa), da presentare prima della stipula della suddetta Convenzione;
b) il saldo (30 per cento) al termine della realizzazione del progetto, a seguito di esito positivo del controllo da parte dell'amministrazione.
ONERI NON AMMESSI a CONTRIBUTO
Sono i seguenti costi:
1) gli oneri relativi ad attività promozionali dell'organizzazione proponente non direttamente connesse al progetto di cui si chiede il finanziamento;
2) gli oneri relativi a seminari e convegni non collegati al progetto;
3) le spese per l'ordinario funzionamento e la gestione dell'organizzazione;
4) gli oneri figurativi o costi potenziali (esempio: il costo dei volontari impegnati);
5) ogni altro tipo di spesa non strettamente finalizzata alla realizzazione del progetto.
AVVIO del PROGETTO
Il legale rappresentante dell'associazione dovrà inviare un'esplicita dichiarazione recante l'indicazione della data di inizio delle attività.
RELAZIONE
Le associazioni beneficiarie dovranno produrre, in sede di rendicontazione finale, una relazione effettuata da un certificatore esterno, iscritto all'albo dei revisori dei conti da almeno 3 anni, che attesti la conformità o meno dei giustificativi prodotti alle regole di rendicontazione previste. Il costo della relazione è ammissibile ai fini del costo totale del progetto.