Dalle ore 8.00 i datori di lavoro possono presentare le domande per i cittadini non comunitari residenti all'estero, entro la quota massima di 80.000 unità. Previste 4.000 unità per lavoro autonomo
Dalle ore 08.00 del giorno 21 aprile 2010, sino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2010, i datori di lavoro possono presentare le domande di nulla osta per lavoro stagionale previste dal Decreto Flussi 2010, utilizzando l'apposito programma disponibile per il download all'indirizzo: http://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/download
Il decreto flussi 2010 consente l'entrata in Italia di lavoratori extracomunitari stagionali entro la quota massima di 80.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome con provvedimento del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
La quota riguarda: I lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia- Herzegovina, Repubblica ex Yugoslava di Macedonia, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina. I lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Mòldavia ed Egitto.
I cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per Lavoro subordinato stagionale negli anni 2007, 2008, 2009.
Le quote per lavoro autonomo
Lo stesso provvedimento consente, inoltre, come anticipazione della quota massima di ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali per l'anno 2010, l'ingresso, per motivi di lavoro autonomo, di 4.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, appartenenti alle seguenti categorie: imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia italiana; liberi professionisti; soci e amministratori di società non cooperative; artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati; artigiani provenienti da Paesi extracomunitari che contribuiscono finanziariamente agli investimenti effettuati dai propri cittadini sul territorio nazionale.
Nell'ambito di detta quota, sono ammesse, sino ad un massimo di 1.500 unità, le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo ed è anche consentito l'ingresso in Italia, per motivi di lavoro autonomo, di 1.000 cittadini libici.
Per quanto concerne l'ingresso sul territorio nazionale per lavoro autonomo si richiamano le procedure previste dall'art.26 del T.U. n.286/98 e dall'art.39 del D.P.R. 394/99.