Il servizio di trasmissione telematica dei certificati di malattia è finalizzato a consentire l'invio, da parte dei medici del SSN, dei certificati attestanti l'assenza per malattia per i lavoratori sia del settore privato sia del settore pubblico all'INPS e, per il suo tramite, ai rispettivi datori di lavoro, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
In particolare il decreto emanato il 26 febbraio 2010 dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'INPS definisce le modalità tecniche di predisposizione e invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al Sistema di Accoglienza Centrale (SAC), da parte dei medici del SSN. Il citato decreto è attuativo dell'articolo 8 del DPCM 26 marzo 2008 che stabilisce le regole tecniche per la trasmissione telematica dei certificati medici per il settore privato.
Analogamente il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, con l'articolo 69 dispone che per la trasmissione telematica dei certificati medici per i dipendenti pubblici si applicano le medesime modalità stabilite per la trasmissione dei certificati medici nel settore privato ed introduce inoltre specifiche disposizioni a carattere sanzionatorio in capo ai medici del SSN, in caso di inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica dei certificati di malattia.
Il servizio di trasmissione telematica dei certificati di malattia consente di automatizzare e digitalizzare completamente l'intero processo organizzativo-gestionale che si origina con la produzione dei certificati di malattia e degli attestati di malattia (intendendosi con quest'ultima espressione il certificato privato della diagnosi clinica) da parte del medico e si conclude con la trasmissione, a cura del lavoratore, dei certificati all'INPS e degli attestati ai rispettivi datori di lavoro.
La trasmissione telematica dei certificati di malattia viene effettuata sia dai medici dipendenti del SSN (quali i medici ospedalieri ed i medici di distretto), sia dai medici in regime di convenzione con il SSN (quali i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali). Tramite il Sistema di Accoglienza Centrale (SAC), messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi di quanto previsto dal summenzionato DPCM 26 marzo 2008 oppure mediante i Sistemi di Accoglienza Regionali (SAR), ove disponibili, i medici del SSN effettuano le operazioni di predisposizione ed invio telematico dei certificati di malattia all'INPS, di annullamento e rettifica dei certificati già inviati, nonché la stampa della copia cartacea dei certificati e dei relativi attestati.
Grazie all'attivazione di tale servizio i lavoratori sono esonerati dall'obbligo di trasmettere, tramite raccomandata A/R, o di recapitare, direttamente ai propri datori di lavoro, le previste attestazioni entro due giorni lavorativi successivi all'inizio della malattia. In capo ai lavoratori resta fermo l'obbligo di segnalare tempestivamente, ai rispettivi datori di lavoro, la propria assenza e l'indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, per i previsti controlli medico-fiscali.
Attraverso questo nuovo servizio i lavoratori, oltre a ricevere la copia cartacea dei propri certificati e degli attestati di malattia da parte del medico, ovvero a richiedere copia elettronica degli stessi sulla propria casella di posta elettronica certificata o meno, possono richiedere al medico, in caso di indisponibilità di tali copie, l'invio di un SMS contenente i dati essenziali dell'attestato di malattia (protocollo, data di rilascio, durata della prognosi, nome e cognome del lavoratore, nome e cognome del medico).
L'accesso al sistema WEB è possibile attraverso link che saranno pubblicati anche suiprotocollo identificativo del certificato emesso.
I lavoratori accedendo direttamente ai sistemi dell'INPS, tramite il codice fiscale e il numero di protocollo, possono disporre dei propri attestati di malattia in formato elettronico.
L'INPS mette a disposizione dei datori di lavoro le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti prevedendo, analogamente a quanto attuato per i lavoratori, sia la possibilità di accedere direttamente ai sistemi dell'INPS, sia l'invio automatizzato delle attestazioni di malattia alle rispettive caselle di posta elettronica , in questo caso necessariamente certificate.
Il percorso di attivazione del servizio prevede le seguenti modalità e tempistiche:
- ai fini dell'applicazione e della messa a regime, presso le singole Regioni, delle disposizioni di cui al decreto del 26 febbraio 2010 sopraccitato, vengono definiti specifici accordi tra il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e le singole Regioni, da concludersi entro il 30 aprile 2010, tenuto conto degli eventuali progetti regionali di cui all'art. 4 del DPCM 26 marzo 2008
- nelle more della messa a regime, nelle singole Regioni, delle disposizioni di cui al punto precedente, a decorrere dal 3 aprile 2010, il medico curante procede, in via telematica, alle operazioni di predisposizione e di invio dei certificati di malattia al SAC.
A tal fine il medico utilizza le credenziali di acceso che vengono generate dal SAC e che possono essere ritirate dallo stesso presso la ASL di competenza, secondo le modalità illustrate sul portale del sistema tessera sanitaria al seguente link: www.sistemats.it.
Per i 3 mesi successivi alla pubblicazione del decreto del Ministero della salute del 26 febbraio 2010, è riconosciuta comunque ancora la possibilità al medico di procedere al rilascio cartaceo dei certificati, secondo le modalità attualmente vigenti, dopodiché la trasmissione deve essere effettuata esclusivamente per via telematica.
Nel mese successivo allo scadere del predetto periodo transitorio, per la durata di un mese, sarà attuato un collaudo generale del sistema, a valle del quale diverranno efficaci le disposizioni a carattere sanzionatorio in capo ai medici del SSN di cui all'articolo 55-septies, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 69 del D.lgs 27 ottobre 2009, n. 150, sopra richiamato.
(A cura di: Direzione generale del sistema informativo)