La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile e infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis e 231 del codice civile, nella parte in cui non consentono il matrimonio tra persone dello stesso sesso, sollevate dal Tribunale di Venezia e dalla Corte di appello di Trento, con ordinanze rispettivamente in data 3 aprile 2009 e 29 luglio 2009, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 117, primo comma, Cost.
Le analoghe questioni hanno tratto origine dal reclamo proposto da due persone dello stesso sesso avverso il rifiuto di pubblicazioni di matrimonio, opposto dall'ufficiale dello stato civile che ha ritenuto l'istituto inaccessibile alle persone dello stesso sesso sulla base della legislazione vigente e dell'assetto costituzionale della Repubblica. Pur non indicando espressamente la differenza di sesso tra i requisiti per contrarre matrimonio, le disposizioni del codice civile censurate si riferiscono al marito e alla moglie come attori della celebrazione, protagonisti del rapporto coniugale e autori della generazione.