Sì all'accompagnamento delle coppie nella delicata fase del post-adozione, ovvero nel momento in cui il figlio adottivo entra a far parte a tutti gli effetti della famiglia. E' questo il risultato del sondaggio pubblicato su "AiBi News" lo scorso 15 febbraio. L'82% dei votanti si è detto favorevole alla proposta avanzata da AiBi di rendere obbligatorio l'accompagnamento nella fase del post-adozione. Ad oggi viene stabilito per legge che la coppia sia seguita dai servizi territoriali nella fase di post-adozione solo se lo richiede; non si tratta di una tappa obbligatoria (legge 476/1998, articolo 31, lettera m).
La coppia, iper-selezionata e formata nella fase iniziale dell'iter adottivo, non viene più accompagnata quando il figlio fa il suo ingresso nel nucleo familiare e questo rappresenta un evidente vuoto legislativo.
L'inserimento a scuola, l'accoglienza nella famiglia allargata e nella comunità: sono tutti passaggi fondamentali che possono mettere in difficoltà i genitori adottivi. Per Ai.Bi. dovrebbe quindi diventare obbligatoria, ex lege, la fase di accompagnamento della coppia nel post-adozione, anche perché potrebbero essere proprio le famiglie che non lo chiedono, come ha dimostrato il drammatico caso di Viterbo, ad avere bisogno di un aiuto maggiore.
La proposta rientra tra i punti principali della modifica di legge sull'adozione che Ai.Bi. ha presentato e discusso con autorevoli interlocutori istituzionali. All'articolo 34 comma 2 del testo "Riflessioni e proposte per la riforma della legge 184/1983" Ai.Bi. ha chiesto che per legge sia stabilito che i servizi sociali assistano obbligatoriamente i genitori adottivi. (dal testo della proposta: "Dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali e gli enti autorizzati assistono i genitori adottivi e il minore affidato o adottato. Essi in ogni caso riferiscono al tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi. Nel caso di adozione pronunciata all'estero gli adottanti devono sottoporsi al sostegno psicologico presso il servizio socio assistenziale di cui all'art. 29-bis e sono obbligati a trasmettere all'ente autorizzato le relazioni scritte sull'inserimento del minore per l'intero periodo indicato dall'ente stesso, secondo quanto richiesto dall'autorità centrale del Paese d'origine del minore).
L'accompagnamento nel post adozione è un lavoro che dovrebbe essere così svolto dai servizi sociali la cui presenza sul territorio è capillare.