Finanziaria 2010 - Pacchetto Lavoro Politiche di sostegno al reddito
Proroga al 2010 di tutti gli ammortizzatori in deroga introdotti nel 2009 ed estensione dei trattamenti ai settori o agli ambiti non coperti (in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali)
La misura consente di intervenire, anche per l'anno 2010
L'intervento, con gli ammortizzatori sociali in deroga (CIG, mobilità e disoccupazione speciale) nelle situazioni che presentano problematiche occupazionali in cui la vigente normativa in materia di ammortizzatori sociali non prevede alcun intervento. consente, altresì, di prorogare, per l'anno 2010, interventi di ammortizzatori sociali in deroga già disposti nel 2009. La norma è finalizzata a consentire nuovi interventi, non perseguibili a legislazione vigente, e di proseguire gli interventi già iniziati negli anni precedenti e non completati. Si ricordi che con provvedimenti precedenti sono state semplificate le procedure e ridotti i tempi per la concessione di tutti gli ammortizzatori sociali.
2) Aumento indennità cocopro (collaboratori a progetto)e semplificazione dei requisiti di accessoL'intervento è finalizzato ad ampliare i requisiti e la misura dell'intervento una tantum introdotto nel 2009 e a introdurre, in via sperimentale, per il biennio 2010-2011, una misura straordinaria di protezione del reddito dei collaboratori coordinati e continuativi nella modalità a progetto che abbiano un solo committente. Si prevede che tale indennità venga liquidata in un'unica soluzione pari al 30% del reddito percepito l'anno precedente (fino a 20.000 euro) e comunque non superiore a 4.000 euro.
3) Semplificazione requisiti per indennità di disoccupazioneLa misura è finalizzata a semplificare i requisiti previdenziali di accesso all'indennità di disoccupazione. In particolare, per l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali si computano anche i periodi svolti nel periodo precedente sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto.
Politiche di sostegno al ricollocamento
1) Incentivi per i cinquantenni
Il primo intervento è finalizzato a introdurre la contribuzione figurativa integrativa, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento per i lavoratori che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva e che accettino un'offerta di lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello corrispondente alle mansione di provenienza.
La contribuzione figurativa integrativa è pari alla differenza fra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza e il contributo obbligatorio spettante in relazione al lavoro svolto. Il secondo intervento è finalizzato ad estendere gli sgravi contributivi previsti dalla n. 223 del 1991 anche in favore dei datori di lavoro che assumono i beneficiari dell'indennità di disoccupazione che abbiano almeno cinquanta anni di età. La misura introduce, altresì, il prolungamento della riduzione contributiva per i datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione con requisiti normali, che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento.
2) "Premi e incentivi" per il ricollocamento di lavoratori disoccupati, cassintegrati, svantaggiati
Le disposizioni in questione prevedono misure sperimentali per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Il ciclo recessivo in atto ha determinato un impegno straordinario di tutte le articolazioni dello Stato per fronteggiare la crisi occupazionali al fine di conservare e potenziare le competenze del capitale umano e per mantenere quante più persone nel sistema produttivo, anche con contratti a termine. L'insieme di queste politiche attive del lavoro, finalizzate al ricollocamento quanto più rapido dei disoccupati e all'aumento della loro occupabilità, dovrebbero essere erogate, secondo quanto disposto dalla riforma Biagi, dall'insieme degli operatori pubblici e privati autorizzati e accreditati. Ma attualmente tali servizi sono erogati prevalentemente dai servizi pubblici per l'impiego, poiché solo poche Regioni hanno approvato le norme per la creazione degli albi per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati idonei a erogare i servizi per il lavoro. Per queste ragioni, tenendo conto della necessità di attivare nel periodo di crisi tutti i soggetti, anche privati, che possono contribuire a un rapido ricollocamento dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro, la misura si propone di realizzare alcuni interventi sperimentali per incentivare le agenzie per il lavoro autorizzate e gli intermediari speciali a prendere in carico i lavoratori svantaggiati, tra cui i disabili, per azioni finalizzate al loro reinserimento nel mercato del lavoro. La disposizione ha la finalità di riconoscere un bonus alle agenzie per il lavoro solo in caso di successo, e cioè se il lavoratore intermediato è assunto con un contratto di lavoro dipendente. La norma prevede, infatti, la concessione di un bonus di 1.200 euro per ogni lavoratore svantaggiato assunto con contratto a tempo indeterminato o a termine di durata non inferiore a due anni, di 800 euro se assunto con un contratto a termine di durata tra uno e due anni e da 2.500 a 5.000 se disabile e assunto con contratto a tempo indeterminato, di inserimento al lavoro o a termine non inferiore a dodici mesi. Sono esclusi dall'incentivo le assunzioni con i contratti di lavoro somministrato e di lavoro intermittente. Si prevede che tali incentivi possano essere riconosciuti anche ad altri operatori privati (enti formativi, enti strumentali, cooperative, associazioni, fondazioni, ecc.) purché già accreditati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 276/2003, anche con albi sperimentali o provvisori.
3) Portabilità dell'indennità di disoccupazione
La disposizione è finalizzata a introdurre una misura per la portabilità della indennità di disoccupazione. In particolare, i datori di lavoro che, senza esservi tenuti, assumono a tempo pieno ed indeterminato i lavoratori destinatari della indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, nonché della indennità di disoccupazione speciale edile, possono beneficiare di un incentivo pari alla indennità spettante al lavoratore nel limite di spesa del trattamento spettante e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Si ricordi che in materia di incentivi al ricollocamento e alla occupabilità dei lavoratori beneficiari di sostegni al reddito sono state introdotte con precedenti provvedimenti le seguenti misure:
a) Assunzione agevolata dei percettori di forme di sostegno al reddito: le imprese che assumono lavoratori destinatari di forme di sostegno al reddito (cassa integrazione, mobilità e così via) hanno diritto a ottenere incentivi pari all'ammontare del sussidio non goduto del lavoratori assunto;
b) rientro anticipato dei lavoratori cassintegrati: i lavoratori in cassa integrazione possono essere impiegati dall'impresa di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento. L'inserimento del lavoratore nelle attività del progetto può avvenire sulla base di uno specifico accordo tra le parti sociali. I lavoratori che rientrano in attività continuano a percepire il trattamento di cassa integrazione (80 per cento dello stipendio). E a questo si aggiunge a carico dell'impresa la differenza rispetto alla retribuzione intera;
c) erogazione anticipata dei sussidi in un'unica soluzione per finalità di auto-impiego: i lavoratori destinatari di sostegni al reddito (cassa integrazione, mobilità e così via), che intendono costituirsi in cooperativa o avviare un'attività di lavoro autonomo, possono chiedere l'erogazione anticipata in un'unica soluzione dell'ammontare non goduto dei sussidi;
d) possibilità per i lavoratori cassintegrati di effettuare lavori brevi pagati con i voucher: i lavoratori cassintegrati possono svolgere lavori occasionali di tipo accessorio pagati attraverso il sistema dei buoni lavoro nel limite di 3 mila euro l'anno.
4) Rilancio apprendistato
Le disposizioni sono finalizzate ad introdurre facilitazioni nelle transizioni occupazionali, soprattutto dei giovani, mediante il contratto di apprendistato. In particolare è destinata una quota fino 100 milioni di euro per l'anno 2010 per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato - di cui il 20% destinato prioritariamente all'attuazione dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
Politiche di incentivo alla produttività
Proroga detassazione salario di produttività
La disposizione è volta a prorogare, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010, le misure sperimentali per l'incremento della produttività legate incrementi di produttività e ad altri elementi legati all'andamento economico dell'impresa Tali misure consistono nell'assoggettamento ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% delle somme erogate a livello aziendale a fronte delle predette prestazioni ed incrementi di produttività e trovano applicazione, entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2009, a 35.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel 2009 all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge.