Nella Gazzetta Ufficiale n.257 del 4 novembre 2009 è stato pubblicato il decreto legislativo 3 ottobre 2009, numero 153, attuativo dell'articolo 11 della legge 69/2009, recante l'individuazione di nuovi servizi che potranno essere erogati dalle farmacie (pubbliche e private operanti in convenzione) nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.
In attuazione della delega, sono quindi definiti nell'articolo 1 del decreto legislativo i nuovi compiti e le nuove funzioni assistenziali delle farmacie, da assicurare nel rispetto di quanto previsto dai piani socio-sanitari regionali e, naturalmente, previa adesione del titolare della farmacia:
· la partecipazione al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti o domiciliati nel territorio di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, attraverso la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici necessari; la preparazione, nonché la dispensazione al domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici; la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta; la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti per la effettuazione, a domicilio, di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta;
· la collaborazione alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio;
· la erogazione di servizi di primo livello, attraverso i quali le farmacie partecipano alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale;
· la erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di personale infermieristico, prevedendo anche l'inserimento delle farmacie tra i punti forniti di defribillatori semiautomatici;
· l'effettuazione, presso le farmacie, nell'ambito dei servizi di secondo livello, di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, restando in ogni caso esclusa l'attività di prescrizione e diagnosi, nonché il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti;
· la prenotazione, da parte degli assistiti, di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, il pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonché il ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private, nel rispetto delle norme di protezione dei dati personali.
I nuovi servizi debbono realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti in materia di patto di stabilità dirette agli enti locali, senza maggiori oneri per la finanza pubblica (invarianza di oneri; v. articolo 6) e senza incrementi di personale.
Il Rapporto delle farmacie con il Servizio Sanitario Nazionale per lo svolgimento dei nuovi servizi è disciplinato dalle medesime convenzioni di cui all'articolo 8, comma 2 del d.lgs 502/1992, conformi agli accordi collettivi nazionali ed ai correlati accordi di livello regionali.
Gli accordi nazionali e gli accordi di livello regionale fissano altresì i requisiti richiesti alle farmacie per la partecipazione alle attività prima citate.
Il decreto reca anche (v. articolo 2) le conseguenti modifiche alle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 502/1992 (norme per la razionalizzazione del S.S.N.), nonché quelle alla legge 412/1991 (v. articolo 3), per la parte relativa al rinnovo dell' accordo collettivo nazionale per le farmacie pubbliche e private: la delegazione di parte pubblica sarà rappresentata dalla struttura tecnica interregionale che già opera per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il S.S.N.