Gli alloggi considerati idonei per il ricongiungimento familiare degli immigrati devono corrispondere «ai parametri generalmente stabiliti per tutta la cittadinanza, su tutto il territorio nazionale». Lo ha chiarito la circolare n. 7170 del 18 novembre 2009 emanata dalla Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.
L'entrata in vigore delle nuove 'disposizioni in materia di sicurezza pubblica', legge 15 luglio 2009, n. 94, ha apportato talune modifiche al testo unico sull'immigrazione, sopprimendo il riferimento ai parametri stabiliti dalle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, per la verifica dell'idoneità dell'alloggio.
Per evitare interpretazioni differenti, i comuni vengono ora invitati, nel rispetto della loro autonomia, a fare riferimento ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione, anche per quanto attiene alla superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti.
Tali requisiti, prescritti dal decreto del ministero della Sanità in data 5 luglio 1975, sono coerenti con la direttiva Ue in materia di ricongiungimento familiare che assegna alla legge nazionale il compito «della verifica della disponibilità di un alloggio considerato normale che corrisponda alle norme generali di sicurezza e di salute pubblica in vigore».