Il crocifisso è uno dei simboli della nostra storia e della nostra identità. La cristianità rappresenta le radici della nostra cultura, quello che oggi siamo. L'esposizione del crocifisso nelle scuole non deve essere vista tanto per il significato religioso quanto in riferimento alla storia e alla tradizione dell'Italia.
La presenza del crocifisso in classe rimanda dunque ad un messaggio morale che trascende i valori laici e non lede la libertà di aderire o non aderire ad alcuna religione. Cultura, tradizione, storia, identità sono queste le parole chiave per spiegare e reinterpretare la sentenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo che chiama in causa il governo italiano per l'esposizione del crocifisso nelle scuole.
Contro la sentenza del 3 novembre scorso, il Governo - dopo la decisione presa nel Consiglio dei ministri del 6 novembre - ha ufficialmente chiesto il riesame del caso.
Secondo la Corte che ha emesso la sentenza la Convenzione riconosce il diritto di credere in una religione, ma anche di non credere in alcuna religione. Per la Corte, queste considerazioni comportano l'obbligo dello Stato di astenersi da imporre anche indirettamente, credenze, nei luoghi in cui le persone sono a suo carico o nei luoghi in cui queste persone sono particolarmente vulnerabili. Nel parere della Corte, il simbolo del crocifisso ha una pluralità di significati tra cui il senso religioso è predominante.
Il caso e le motivazioni della sentenza. (Ricorso LAUTSI c/ITALIA n. 30814/06) La signora Lautsi di origine finlandese ha sostenuto dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo che il simbolo del crocifisso è un affronto alle sue convinzioni e viola il diritto dei suoi figli che non professano la religione cattolica. L'interessato vede nell'esibizione del crocifisso il segno che lo Stato è dalla parte della religione cattolica.
Questo significato è ufficialmente accettato nella Chiesa cattolica, che attribuisce al crocifisso un messaggio fondamentale. Pertanto, la preoccupazione del richiedente, secondo la Corte, non è arbitraria. La presenza del crocifisso può essere facilmente interpretata dagli studenti di tutte le età come un simbolo religioso, e si sentono educati in un ambiente scolastico caratterizzato da una particolare religione. Ciò che può essere incoraggiante per alcuni studenti di una religione può essere emotivamente inquietante per gli studenti di altre religioni o di coloro che non professano alcuna religione.
Questo rischio è particolarmente presente tra gli studenti appartenenti a minoranze religiose. La Corte non vede come l'esposizione nelle aule delle scuole pubbliche di un simbolo - che è ragionevole associare con il cattolicesimo (la religione di maggioranza in Italia) - potrebbe servire al pluralismo educativo, essenziale per la conservazione di una "società democratica", come concepito dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo.
La sentenza della Corte europea si basa sull'interpretazione dell'art.9 della Convenzione (libertà di religione) con l'art. 2 del Protocollo 1 (diritto all'istruzione). Secondo la Corte è sul diritto fondamentale all'istruzione, che si innesta il diritto dei genitori nel veder rispettate le proprie credenze religiose e filosofiche. L'articolo 2 del Protocollo n.1 per la Corte mira a salvaguardare la possibilità di pluralismo in materia di istruzione, essenziale per la conservazione della "società democratica", com'è intesa dalla Convenzione.
A causa del potere dello Stato moderno, è soprattutto l'educazione pubblica che ha bisogno di raggiungere questo obiettivo. Nell'ordinamento italiano l'esposizione del crocifisso è regolamentata dal decreto legislativo 297/1994 (Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado). In particolare, gli articoli 159 e 190 lo includono tra gli arredi delle aule.
Queste norme si incanalano nel cuneo della tradizione del nostro Paese e sono retaggio di altre più antiche: R.D. 26-4-1928 n. 1297 - Approvazione del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare e R.D. 30-4-1924 n. 965 - Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media.