Il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi giornalieri previsti dalla legge per l'accudimento dei figli anche nel caso in cui la madre sia casalinga, ma si trovi nell'oggettiva impossibilità di accudire il bambino perché impegnata in altre attività.

L'INPS, con circolare n. 112 del 15 ottobre 2009, fornisce le necessarie indicazioni per usufruire di questa possibilità, scaturita dal disposto della sentenza n.4293 del Consiglio di Stato, che interpreta in via estensiva quanto prevede il Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità (d. lgs. 151/2001).

L'art.40 del decreto legislativo 151 del 26 marzo 2001 prevede che al padre lavoratore dipendente siano riconosciuti periodi di riposo: a.nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; b.in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; c.nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente; d.in caso di morte o di grave infermità della madre.
Per "lavoratrice non dipendente" l'Inps, in varie circolari, aveva ritenuto dovesse intendersi la madre lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola, parasubordinata, libera professionista) avente diritto ad un trattamento economico di maternità a carico dell'Istituto o di altro ente previdenziale, e non anche la madre casalinga.

Il Consiglio di Stato, invece, con la sentenza n.4293 del 9 settembre 2008, afferma che la ratio della norma, volta a dare sostegno alla famiglia ed alla maternità, induce a ritenere ammissibile la fruizione dei riposi giornalieri da parte del padre anche nel caso in cui la madre svolga lavoro casalingo, purchè "impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato".
Tra queste attività, la circolare dell'Inps cita ad esempio la partecipazione a pubblici concorsi, il doversi sottoporre ad accertamenti sanitari o a cure mediche. In presenza di queste condizioni, opportunamente documentate, il padre dipendente può fruire dei riposi giornalieri, nei limiti di due ore o di un'ora al giorno a seconda dell'orario giornaliero di lavoro, entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.
Analogamente a quanto avviene in caso di madre lavoratrice autonoma, anche nell'ipotesi di madre casalinga, il padre dipendente può utilizzare i riposi a partire dal giorno successivo ai 3 mesi dopo il parto (ossia a partire dal giorno successivo alla fine del periodo di maternità riconosciuto per legge).
Redazione internet - Maddalena Baldi

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