Il decreto regolamenta le associazioni di osservatori volontari, cittadini che potranno prestare attività di volontariato, gratuita e senza fini di lucro, con finalità di solidarietà sociale nell'ambito della sicurezza urbana.
L'elenco provinciale di tali associazioni, a disposizione dei sindaci che vorranno avvalersi della loro collaborazione, è istituito in ciascuna Prefettura.
Tra i requisiti dei volontari, l'età non inferiore a 18 anni, l'assenza di denuncie o condanne, anche con sentenza non definitiva, a loro carico; la non aderenza a movimenti, associazioni o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
Per prestare la loro opera, gli osservatori volontari dovranno aver superato un corso di formazione organizzato dalle Regioni o dagli Enti locali.