Il DIVIETO DI SEGNALAZIONE rimane legge! Giovedì 2 luglio 2009 il Senato ha approvato definitivamente il DDL 733-B, chiamato anche DDL "Sicurezza", che lascia intatto l'articolo 35 comma 5 del D Lgs. 286/1998 che disciplina il "divieto di segnalazione" per gli stranieri privi di permesso di soggiorno che ricevono cure sanitarie. Nel medesimo provvedimento legislativo, tuttavia, viene introdotto il reato penale contravvenzionale di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato dello straniero, punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro: art. 10 bis del testo unico sull'immigrazione. Bisogna attendere, tuttavia, la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale affinché questa nuova disciplina entri in vigore. V'è il rischio di un'interpretazione non univoca della normativa in quanto l'introduzione del reato di immigrazione irregolare e gli obblighi di denuncia che da esso discendono per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblici servizi possono apparire in contraddizione con il DIVIETO DI SEGNALAZIONE prevista dal citato comma 5 dell'articolo 35. Per tale ragione, MSF, ASGI, SIMM e OISG auspicano l'approvazione di disposizioni che garantiscano la piena applicazione del DIVIETO DI SEGNALAZIONE disciplinato nell'articolo 35, comma 5 del testo unico sull'immigrazione, essendo palese che non sussiste alcuna facoltà di denuncia degli stranieri privi di permesso di soggiorno che si rivolgano alle strutture sanitarie, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadini italiani. Leggi il documento "Il divieto di segnalazione dello straniero in condizioni di irregolarità di soggiorno che accede ai servizi sanitari e le nuove disposizioni del DDL sicurezza. Analisi giuridica"

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