Note esplicative alla Circolare del 17 giugno 2009 concernente
"Norme sull'accreditamento degli enti di servizio civile nazionale". Errata corrige.

A seguito dei numerosi quesiti pervenuti a questo Ufficio concernenti la Circolare del 17 giugno 2009, si forniscono chiarimenti in merito alla interpretazione di alcune norme al fine di una loro corretta applicazione.
1. Agli "ambiti territoriali" costituiti dagli enti locali si applica la stessa disciplina dei Piani di zona di cui al paragrafo 2) della Circolare.
2. Al fine di uniformare la documentazione da produrre relativa alla dimostrazione del titolo di godimento delle sedi di attuazione progetto, sia per le sedi già accreditate, che per quelle di nuova iscrizione, gli enti potranno utilizzare l'autocertificazione per i titoli di proprietà e di locazione, mentre è opportuno che trasmettano la documentazione per il comodato d'uso gratuito, il contratto di servizio comprensivo dell'uso dell'immobile e l'atto di affido.
3. Gli enti in possesso P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) possono dichiararla anche subito senza attendere i due anni previsti dalla Circolare.
4. Ai fini dell'iscrizione ad una delle quattro classi previste dalla Circolare il conteggio delle sedi di attuazione è riferito esclusivamente alle sedi dislocate in Italia. Gli Enti locali e le loro aggregazioni possono accreditare anche sedi di attuazione di progetto all'estero.
5. Per gli enti già accreditati che chiedono di passare ad una classe superiore si applicano da subito i nuovi parametri previsti dalla circolare, come per gli enti di nuova iscrizione.
6. La mancata concessione del nulla osta da parte degli enti di 1^ classe agli enti in accordo di partenariato che intendono accreditarsi autonomamente ovvero iscriversi quali sedi di attuazione di altro ente, deve avvenire in forma scritta ed essere motivata, nonché inviata per conoscenza all'Ufficio o alla Regione o Provincia autonoma di competenza. In caso di mancata risposta all'ente richiedente, quest'ultimo invia copia della richiesta del nulla osta all'Ufficio o alla Regione o Provincia autonoma competente che, dopo aver accertato l'inesistenza di motivi ostativi al rilascio del predetto nulla osta, provvedono d'ufficio alla nuova iscrizione.
7. Gli enti iscritti alla 1^ classe devono ripresentare i seguenti sistemi modificati dalla Circolare del 17 giugno 2009: Progettazione, Reclutamento e Selezione, Formazione, Monitoraggio e Valutazione.
8. Per le sedi di attuazione progetto già accreditate e per quelle di nuova iscrizione ricadenti nei Comuni della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui al Decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, gli enti di servizio civile iscritti sia nell'Albo nazionale che in quelli delle Regioni e Province autonome possono presentare la documentazione relativa alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all'atto dell'invio delle graduatorie dei volontari dei progetti inseriti nel Bando 2010. Analogo differimento è concesso per le sedi di attuazione progetto ubicate in Comuni non inseriti nel predetto decreto ma che hanno subito danni a causa del sisma del 6 aprile 2009, previo invio, entro il 31 luglio 2009, di copia della dichiarazione di inagibilità.

9. ERRATA CORRIGE - Al paragrafo 7), secondo capoverso, pagina 17 della Circolare del 17 giugno 2009, laddove è scritto : "Consulta Nazionale degli enti di servizio civile", leggasi "Consulta nazionale per il servizio civile". - All'Allegato 1), figura del selettore, quarta riga, pagina 20 della Circolare del 17 giugno 2009, laddove è scritto "progettista", leggasi "formatore".

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