È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno il decreto del 23 giugno 2009 recante "Disposizioni relative al modello e alle caratteristiche di sicurezza del passaporto ordinario elettronico".
Questi i punti di maggior rilievo del decreto.
La domanda di rilascio del passaporto è presentata:
in Italia: alla questura o all'ufficio locale distaccato di pubblica sicurezza del luogo dove il richiedente ha la residenza, il domicilio o la dimora, ovvero, in mancanza di questi uffici, al comando locale dei carabinieri o al comune;
all'estero: alle rappresentanze diplomatiche e consolari.
Insieme con la domanda l'interessato deve indicare ed autocertificare secondo legge:
il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita;
la cittadinanza italiana e la residenza anagrafica;
la statura e il colore degli occhi;
lo stato civile in relazione al matrimonio;
lo stato di famiglia;
l'eventuale esistenza di procedimenti penali o di condanne penali, di multe o ammende non pagate relative a procedimenti penali;
l'eventuale esistenza di misure di sicurezza detentiva o di prevenzione;
l'eventuale esistenza di obblighi alimentari.
Alla domanda devono essere allegate due foto identiche frontali a volto scoperto, delle quali una autenticata (se la domanda non è presentata personalmente dall'interessato).
Gli uffici competenti al rilascio dei passaporti, una volta verificata l'identità dell'interessato, acquisiscono l'impronta del dito indice di ciascuna mano dell'interessato, mediante scansione elettronica.
Tuttavia:
1) qualora, in una mano, l'impronta del dito indice non fosse disponibile, si utilizza per la stessa mano, procedendo in successione, la prima impronta disponibile del dito medio, anulare e pollice;
2) qualora non possano essere acquisite le impronte digitali, per malattia o altro impedimento non superabile, certificato nei modi di legge, il passaporto viene rilasciato senza le impronte.
I minori di 12 anni sono esentati dalla deposizione delle impronte.
Circa le caratteristiche del supporto informatico di memorizzazione:
il chip contenuto nel passaporto è conforme alla normativa europea concernente le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio e in particolare a quanto previsto dalla Decisione della Commissione europea 409 del 28 febbraio 2005 e dalla Decisione 2909 del 28 giugno 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
il chip contiene l'immagine del volto e le impronte digitali ed è dotato della capacità di garantire l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati;
le caratteristiche relative al tipo, formato, qualità e disposizioni di memorizzazione degli elementi biometrici, sono conformi alle decisioni della Commissione europea riguardanti le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio.
Redazione internet - Ivana Madonna ( i.madonna@governo.it)