Contribuenti interessati
I beneficiari del bonus straordinario per le famiglie a basso reddito devono essere residenti in Italia (il requisito della residenza non è richiesto per gli altri componenti del nucleo familiare del richiedente) e aver conseguito, nell'anno 2008, esclusivamente redditi appartenenti alle seguenti categorie: redditi di lavoro dipendente; redditi di pensione; redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e precisamente: compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca; compensi per collaborazioni coordinate e continuative e lavoro a progetto; remunerazioni dei sacerdoti; assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria; compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili; redditi diversi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico; redditi di terreni e fabbricati per un ammontare non superiore a 2.500 euro, solo se considerati cumulativamente con il reddito di lavoro dipendente e/o di pensione.
Il richiedente deve essere titolare di uno dei seguenti redditi: redditi di lavoro dipendente, di pensione o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. In aggiunta a uno dei menzionati redditi, il richiedente può anche essere titolare dei redditi fondiari, fermo restando il rispetto del limite di 2.500 euro.
Il possesso di redditi fondiari è compatibile con la fruizione del bonus a condizione che gli stessi si accompagnino ad una o più delle altre tipologie di reddito sopra indicate. Il bonus è riconosciuto, ad esempio, se il richiedente sia titolare di redditi di pensione e di fabbricato ed il coniuge di reddito agrario, allorché titolare di partita IVA, qualora la somma dei redditi fondiari posseduti dall'intero nucleo familiare non superi 2.500 euro (in questo caso la somma dei redditi fondiari è costituita dal possesso dell'abitazione da parte del richiedente e dal reddito agrario da parte del coniuge).
Si ricorda che il reddito derivante dai fabbricati e dai terreni deve essere assunto nella misura in cui concorre alla formazione del reddito complessivo (e pertanto, le rendite vanno considerate al lordo della rivalutazione del 5%, 70% e 80% e, in caso di redditi effettivi, al netto delle riduzioni previste per canoni di locazione).
Il possesso di redditi diversi (reddito di impresa o redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni esercitati abitualmente o redditi di capitali assoggettati ad imposta ordinaria) da parte del richiedente o di uno dei componenti il nucleo familiare, esclude l'accesso al beneficio con riferimento all'intero nucleo familiare. La condizione del possesso dei redditi sopra indicati si intende soddisfatta anche in presenza di redditi percepiti in sostituzione di questi, quale ad esempio l'indennità di disoccupazione o di mobilità corrisposta in sostituzione del reddito di lavoro dipendente. Richiedente cittadino extracomunitario
Se il richiedente è cittadino extracomunitario, per i componenti del proprio nucleo familiare residenti all'estero, deve essere in possesso della documentazione utilizzata per attestare lo status di familiare a carico che può essere costituita da: documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio; documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.
L'apostille, da apporsi sui documenti da valere fuori dallo Stato in cui sono stati formati, costituisce una specifica annotazione sull'originale della documentazione, rilasciata dalla competente autorità identificata dalla legge di ratifica della Convenzione; documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano del Paese d'origine.

Composizione del nucleo familiare
Il beneficio è attribuito in base al numero dei componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007 o, in alternativa, al periodo d'imposta 2008. Si ricorda che per il calcolo del numero dei componenti del nucleo familiare si considerano il richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato anche se non a carico nonché i figli e gli altri familiari fiscalmente a carico.
Si ricorda che per essere considerato a carico il familiare deve possedere un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Ai fini del calcolo di tale ammontare, vanno computate, ai sensi dell'articolo 12 del Tuir, anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari emissioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica; queste retribuzioni, in quanto rilevanti ai fini della condizione di soggetto fiscalmente a carico, devono essere computate ai fini del calcolo del reddito complessivo del nucleo familiare, anche se posseduti da uno dei coniugi.
Ai fini del beneficio ogni soggetto (richiedente, coniuge, figli e altri familiari a carico) può far parte di un solo nucleo familiare. Pertanto, ad esempio, in caso di genitori separati o divorziati o non coniugati, i figli a carico possono partecipare esclusivamente al nucleo familiare del genitore di cui siano a carico. In caso di figli a carico di entrambi i genitori, si ritiene che i genitori possano liberamente scegliere come costituire il nucleo o i nuclei. In questo caso, il figlio che compare nel nucleo di uno dei genitori non può comparire anche nell'eventuale nucleo dell'altro. Queste considerazioni valgono anche per gli altri familiari a carico. Ad esempio, un genitore a carico di due discendenti può partecipare al nucleo di un solo figlio. Resta fermo che i soggetti fiscalmente a carico di altri non possono essere comunque richiedenti autonomi del bonus. Come si ottiene il bonus Il bonus è attribuito ad un solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini previdenziali e assistenziali né per il rilascio della carta acquisti. Per ottenere il bonus è necessario che i soggetti interessati presentino un'apposita richiesta (autocertificazione) contenente le seguenti informazioni: il coniuge non a carico ed il relativo codice fiscale; i figli e gli altri familiari a carico, indicando i relativi codici fiscali nonché la relazione di parentela; di essere in possesso dei requisiti previsti in relazione al reddito complessivo familiare, con indicazione del relativo periodo d'imposta.

Presentazione richiesta al datore di lavoro o ente pensionistico
Per la richiesta del bonus al proprio sostituto d'imposta o ente pensionistico occorre utilizzare gli appositi modelli (approvati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 5/12/2008) e disponibili sul sito internet dell'Agenzia. Più precisamente occorre utilizzare il modello "sostituto".
Il modello può essere presentato direttamente dal contribuente o per il tramite dei soggetti intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica, ai quali non spetta alcun compenso. Questa autocertificazione deve essere conservata dal sostituto per 3 anni e va esibita a richiesta dell'amministrazione finanziaria. La richiesta dell'erogazione del beneficio deve essere presentata: entro il 28 febbraio 2009, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007; entro il 31 marzo 2009, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2008.
Ricordiamo che la richiesta può essere effettuata una sola volta, con riferimento ai componenti del nucleo familiare, tenendo conto che il numero di componenti del medesimo nucleo e il reddito complessivo familiare devono essere riferiti allo stesso anno che è stato prescelto per la richiesta del bonus. Il bonus, in questo caso, viene erogato direttamente dal datore di lavoro o ente pensionistico. Esempio: Richiedente che presenta istanza per il 2007 con riferimento al suo nucleo familiare composto da 4 persone: Richiedente: lavoratore dipendente Coniuge: lavoratrice dipendente Due figli a carico La richiesta effettuata per il 2007 esaurisce il beneficio con riferimento a tutti i componenti del nucleo, per cui, per il 2008 la richiesta del bonus non può essere effettuata da nessuno dei componenti del nucleo familiare, neppure in caso, ad esempio, di matrimonio contratto nel 2008 da un figlio.

Presentazione richiesta all'Agenzia delle Entrate
Qualora il beneficio non venga erogato dai sostituti d'imposta, è necessario presentare una nuova richiesta da indirizzare all'Agenzia delle Entrate: entro il 30 aprile 2009 telematicamente qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007; entro il 30 giugno 2009 telematicamente da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2008.
Coloro che, invece, presentano la dichiarazione dei redditi possono farne richiesta entro il 1° giugno 2009 con il modello 730 o il 30 settembre 2009 con il modello Unico. I contribuenti che inviano la richiesta telematicamente all'Agenzia delle Entrate devono utilizzare l'apposito modello "agenzia" - pdf. Le richieste possono essere effettuate anche mediante gli intermediari Erogazione del bonus Il sostituto d'imposta e l'ente pensionistico erogano il beneficio nel mese di marzo 2009 se il richiedente ha scelto come anno d'imposta il 2007; nei mesi di aprile 2009 e maggio 2009 se il richiedente ha scelto come anno d'imposta il 2008. Il sostituto d'imposta eroga il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi riferiti all'anno 2009 se la richiesta è relativa al periodo d'imposta 2007; nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili del mese di aprile 2009 e riferiti all'anno 2009, se la richiesta è relativa al periodo d'imposta 2008.
L'importo erogato viene poi recuperato dai sostituti d'imposta attraverso l'istituto della compensazione a partire dal primo giorno successivo a quello di erogazione; lo stesso importo deve essere indicato nel modello 770 e non concorre alla formazione del limite massimo degli importi compensabili nel modello F24 (codice tributo da utilizzare: 1664).
I sostituti d'imposta devono trasmettere all'Agenzia delle entrate, entro il 30 aprile 2009 (30 giugno 2009, se la richiesta è stata effettuata con riferimento al 2008) in via telematica, anche servendosi degli intermediari abilitati, le richieste ricevute e devono comunicare l'importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione. I lavoratori che non hanno ricevuto il bonus per insufficienza del monte ritenute disponibile, devono presentare apposita domanda all'Agenzia delle Entrate. Per consentire tale adempimento i sostituti, in caso di mancata erogazione del bonus, devono darne tempestiva informazione al richiedente.

Restituzione del bonus indebitamente fruito 
I contribuenti che hanno percepito il beneficio non spettante, in tutto o in parte, sono tenuti ad effettuare la restituzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo alla erogazione.
I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi effettuano la restituzione del beneficio non spettante mediante versamento con il modello F24 entro i medesimi termini.

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