Anche per il 2009 è prevista la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell'Irpef a finalità di interesse sociale (art. 63 bis del decreto legge n. 112/2008). Le modalità di iscrizione e i criteri di ammissione al riparto per le diverse tipologie di soggetti sono stabilite con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ad eccezione delle associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività di interesse sociale le cui modalità di ammissione sono state stabilite dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 02/04/2009, integrato successivamente dal decreto del 16/04/2009.
Soggetti ammessi al beneficio
Per l'anno finanziario 2009 il 5 per mille è destinato alle seguenti finalità: a) Finanziamento degli enti del volontariato: ONLUS - Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (art. 10 del D.lgs 4/12/1997, n. 460); associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (art. 7, commi 1 2 3 e 4, della L. 7/12/2000, n. 383); associazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall'art. 10, comma 1, lettera a) del D.lgs 4/12/1997, n. 460; fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall'art. 10, comma 1, lettera a) del D.lgs 4/12/1997, n. 460; b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università; c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria; d) sostegno delle attività sociale svolte dal comune di residenza del contribuente; e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI a norma di legge (art. 90 L. 27/12/2002, n. 289) che svolgono una rilevante attività di interesse sociale. L'Agenzia delle Entrate cura la predisposizione degli elenchi per gli enti del volontariato e per le associazioni sportive dilettantistiche
Modalità di iscrizione nell'elenco degli enti del volontariato
Gli enti del volontariato, che rientrano in una delle tipologie indicate nella lettera a) del precedente paragrafo, possono presentare, esclusivamente in via telematica, sin d'ora la propria domanda di iscrizione all'Agenzia delle Entrate utilizzando il relativo software, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, ovvero tramite gli intermediari abilitati, utilizzando il relativo modello. La domanda di iscrizione deve essere inviata, a pena di decadenza, entro il 20 aprile 2009. Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale data o con modalità diversa da quella telematica. Attenzione: sono tenuti a presentare domanda per il 2009 anche coloro che hanno inviato la domanda per gli anni precedenti. L'Agenzia delle Entrate in data 28 aprile 2009 curerà la pubblicazione sul proprio sito dell'elenco provvisorio degli enti del volontariato. Qualora emergano errori di iscrizione nell'elenco del volontariato, il legale rappresentante dell'ente interessato può rivolgersi - direttamente ovvero mediante un proprio delegato - alla Direzione Regionale dell'Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale dell'ente. Le richieste di correzione vanno inoltrate entro il 5 maggio 2009. Una volta verificati gli eventuali errori, l'Agenzia provvederà a pubblicare, entro l'11 maggio successivo, una versione dell'elenco aggiornato.
Adempimenti successivi all'iscrizione nell'elenco del volontariato
I legali rappresentanti degli enti iscritti in elenco dovranno, a pena di decadenza, - entro il 30 giugno 2009 - spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione Regionale dell'Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale dell'ente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - pdf attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione Per agevolare la compilazione e l'invio della dichiarazione sostitutiva la procedura telematica mette a disposizione il modello parzialmente precompilato con le informazioni fornite dagli interessati all'atto della iscrizione. Il contribuente deve solo inserire le informazioni che mancano. Alla dichiarazione deve essere allegata (art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Il mancato rispetto del termine del 30 giugno 2009 e la mancata allegazione del documento di identità alla dichiarazione sostitutiva costituiscono causa di decadenza dal beneficio. Si ricorda che gli enti del volontariato devono trasmettere le dichiarazioni sostitutive alla Direzione Regionale dell'Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale dell'ente.
Modalità di iscrizione nell'elenco delle associazioni sportive dilettantistiche
In base ai criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 63 bis, comma 6, del decreto legge 25 giugno 2008, n° 112 - pdf, possono partecipare al riparto del cinque per mille per l'anno 2009 esclusivamente le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività sociale. In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che sono affiliate ad una Federazione sportiva nazionale o ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Inoltre le associazioni devono svolgere prevalentemente una delle seguenti attività: avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni; avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni; avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. Le associazioni sportive dilettantistiche che possiedono i requisiti previsti possono presentare, esclusivamente in via telematica, sin d'ora la propria domanda di iscrizione all'Agenzia delle Entrate direttamente utilizzando il relativo software, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, ovvero tramite gli intermediari abilitati, utilizzando il relativo modello contenente le modifiche apportate dal Decreto del 16/04/2009. Sono valide le domande inviate con la precedente versione del modello. La domanda di iscrizione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 20 aprile 2009. Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale data o con modalità diversa da quella telematica.
Attenzione: sono tenuti a proporre domanda per il 2009 anche coloro che hanno inviato la domanda per gli anni 2006 e 2007 ovvero che erano presenti nell'elenco trasmesso dal CONI per l'anno 2008. L'Agenzia delle Entrate in data 28 aprile 2009 curerà la pubblicazione sul proprio sito dell'elenco provvisorio relativo alle associazioni sportive dilettantistiche. Qualora emergano errori di iscrizione nell'elenco delle associazioni sportive dilettantistiche, il legale rappresentante dell'ente interessato può rivolgersi - direttamente ovvero mediante un proprio delegato - alla Direzione Regionale dell'Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale dell'ente. Le richieste di correzione vanno inoltrate entro il 5 maggio 2009.
Una volta verificati gli eventuali errori, l'Agenzia provvederà a pubblicare, entro l'11 maggio successivo, una versione dell'elenco aggiornato. Adempimenti successivi all'iscrizione nell'elenco delle associazioni sportive dilettantistiche I legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte in elenco dovranno - entro il 30 giugno 2009 - spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'associazione interessata, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - pdf, contenente le modifiche apportate dal Decreto del 16/04/2009, attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione. Per agevolare la compilazione e l'invio della dichiarazione sostitutiva la procedura telematica mette a disposizione il modello parzialmente precompilato con le informazioni fornite dagli interessati all'atto della iscrizione. Il contribuente deve solo inserire le informazioni che mancano. Alla dichiarazione deve essere allegata (art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Il mancato rispetto del termine del 30 giugno 2009 e la mancata allegazione del documento di identità alla dichiarazione sostitutiva costituiscono causa di decadenza dal beneficio. Si ricorda che le associazioni sportive dilettantistiche devono inviare le dichiarazioni sostitutive all'Ufficio del CONI nel cui ambito si trova la sede legale dell'associazione. Modalità di predisposizione degli elenchi dei soggetti ammessi al beneficio Sulla falsariga di quanto già avvenuto per gli anni pregressi, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri definisce le varie fasi della procedura per la predisposizione degli elenchi dei possibili beneficiari, per la formulazione della scelta e per la successiva assegnazione delle somme. Nel dettaglio, è prevista la redazione di quattro distinti elenchi per ciascuna delle tipologie di soggetti aventi diritto. Per gli enti di cui alla lettera a) (enti del volontariato) l'Agenzia delle Entrate predisporrà l'elenco sulla base delle iscrizioni pervenute telematicamente. Per gli enti di cui alla lettera b) (enti della ricerca scientifica e dell'università) il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica predisporrà l'elenco degli enti sulla base delle domande di iscrizione che i soggetti interessati faranno pervenire esclusivamente per via telematica al citato Ministero.
Notizie e dettagli in merito alla procedura da seguire ed agli adempimenti previsti per coloro che intendono iscriversi possono essere acquisiti consultando il sito internet del Ministero dell'Università e della ricerca www.miur.it . Per gli enti di cui alla lettera c) (enti della ricerca sanitaria), il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali curerà la predisposizione del relativo elenco e la trasmissione dello stesso, in via telematica, all'Agenzia. Per i comuni di cui alla lettera d) non viene predisposto alcun elenco in quanto i contribuenti possono esprimere la preferenza esclusivamente per il proprio comune di residenza. Per gli enti di cui alla lettera e) (associazioni sportive dilettantistiche) l'Agenzia delle Entrate predisporrà l'elenco sulla base delle iscrizioni pervenute telematicamente. Tutti gli elenchi sono pubblicati sul sito dell'Agenzia il 28 aprile 2008.
Rendicontazione
Anche per il 2009 è previsto l'obbligo, per gli enti che hanno ricevuto il contributo del 5 per mille, di redigere un apposito e separato rendiconto - corredato da una relazione illustrativa - nel quale devono indicare in modo chiaro e trasparente quale sia stata la destinazione delle somme percepite. La redazione di questo documento dovrà essere effettuata entro un anno dalla ricezione del contributo.