Continuano a pervenire a quest'Ufficio richieste per l'invio dei volontari in servizio civile nazionale nelle aree della Regione Abruzzo colpite dal sisma del 6 Aprile 2009.
A tal fine, sentito il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si precisa quanto segue.
I volontari del servizio civile nazionale, attualmente impegnati nella realizzazione dei progetti di cui alla Legge 64/2001, che rivestono anche il ruolo di "Volontari di Protezione Civile" presso le organizzazioni di volontariato di protezione civile, iscritte nell'elenco nazionale del Dipartimento della Protezione Civile di cui all'art 1, comma 5, del D.P.R. 194/2001, possono essere impiegati nelle attività di soccorso nelle aree colpite dal sisma del 6 Aprile 2009 nell'ambito delle predette organizzazioni, qualora sia stato richiesto l'intervento di queste ultime dal citato Dipartimento.
A tal fine, i volontari del servizio civile nazionale dovranno presentare all'Ente di servizio civile nazionale presso il quale stanno svolgendo servizio ai sensi della legge 64/2001 la seguente documentazione:
- copia della richiesta di intervento da parte del Dipartimento della Protezione Civile all'organizzazione di protezione civile alla quale i volontari appartengono;
- richiesta dell'organizzazione di protezione civile di appartenenza indirizzata ai giovani interessati, contenente le generalità degli stessi, l'ambito territoriale di operatività, il ruolo rivestito all'interno dell'organizzazione, il tempo di permanenza nell'area che, comunque, ai sensi dell'art. 9 del citato D.P.R. 194/2001 non può superare i 30 giorni consecutivi;
- dichiarazione di accettazione dei giovani interessati a partecipare alle attività di soccorso nelle aree devastate dal sisma;
- dichiarazione, resa dall' organizzazione di volontariato di protezione civile, ai sensi dell'art 47 del Dpr 445/2000, dalla quale risulti l'iscrizione dei giovani in qualità di volontari o di soci.
Gli Enti di servizio civile, verificata la sussistenza delle condizioni richieste sulla base della documentazione prodotta dagli interessati, lasciano liberi dal servizio i volontari, comunicando all'Ufficio ed eventualmente anche alla Regione o Provincia autonoma nel cui albo sono iscritti i nominativi dei giovani ed il periodo nel quale gli stessi saranno impegnati nelle attività di soccorso nelle aree colpite. La documentazione acquisita dagli enti dovrà essere tempestivamente inviata all'Ufficio, che si riserva ogni ulteriore verifica.
Il periodo trascorso presso le organizzazioni di volontariato di protezione civile è considerato valido ai fini del servizio civile nazionale e non comporta decurtazioni dell'assegno mensile e del periodo di permesso spettante.
Per la copertura assicurativa si rinvia a quanto indicato all'art 9, comma 1, del DPR citato, con la precisazione che per detto periodo nessun onere a tale titolo grava sull'ente di servizio civile nazionale, né sull'Ufficio.
Ad eccezione della fattispecie innanzi disciplinata, sentito il Dipartimento della Protezione Civile, in nessun altro caso, gli enti di servizio civile nazionale possono inviare i volontari in servizio civile ai sensi della Legge 64/2001 nell'area del disastro. Pertanto, in questa primissima fase dell'emergenza, non trovano applicazione le disposizioni di cui al paragrafo 6, punto 6.3: "Temporanea modifica della sede di servizio" del Prontuario concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale, approvato con DPCM 4 febbraio 2009, che come è noto ha sostituito la circolare del 30/09/2004.
Sarà cura dell'UNSC comunicare il ripristino della vigenza delle disposizioni sopra citate con successivo provvedimento del Capo dell'Ufficio del Servizio Civile Nazionale.
La trasgressione alle presenti disposizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni, a carico dell'ente e del volontario, previste dalla normativa primaria e secondaria sul servizio civile nazionale, ferme restando le eventuali ed ulteriori responsabilità a livello civile, penale e contabile.