Con la Direttiva del Ministro dell'Interno del 19 febbraio 2009 sono stati determinati gli obiettivi generali per la gestione del Fondo UNRRA per il 2009. L'impiego della Fondo UNRRA per finanziare progetti a favore di minori, giovani, emarginati, tossicodipendenti ovvero progetti riguardanti attività di integrazione, finalizzate alla prevenzione di situazioni e comportamenti a rischio di devianza, abbandono o degrado sociale, fu stabilito con l'accordo stipulato il 12 novembre del 1947 tra il Governo italiano e l'UNRRA (Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la riabilitazione), reso esecutivo con decreto legislativo del 10 aprile 1948, n. 1019.
Con l'istituzione dei Dipartimenti presso il Ministero dell'interno la gestione del Fondo UNRRA è inserita tra le competenze del Dipartimento per le Libertà civili e l'Immmigrazione, che ha fornito con la Circolare n.3 del 18 marzo 2009 le indicazioni necessarie sui requisiti che devono possedere i progetti, nonché sulle modalità di accesso agli stessi.
La Direttiva individua priorità e criteri per l'assegnazione dei contributi - la cui entità è di 3.000.000 di euro - per l'esecuzione di progetti aventi di mira l'assistenza e la riabilitazione di anziani e disabili.
I contributi sono destinati ad interventi socio-assistenziali in favore di: persone anziane affette da gravi patologie (nella misura di 1.000.000 di euro), persone disabili che siano in stato di bisogno (nella misura di 2.000.000 di euro).
Possono avanzare richiesta di contributo enti pubblici nonché organismi privati aventi personalità giuridica ovvero regolarmente costituiti ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile o con requisiti espressamente previsti dalle specifiche normative del settore, che svolgono da almeno 5 anni attività rientranti nella specifica area di intervento.
I progetti devono indicare la tipologia di intervento cui fanno riferimento, il numero dei soggetti destinatari e, in caso di acquisto di mezzi di trasporto, apparecchiature ed altri materiali destinati ai servizi, le loro caratteristiche tecniche. Possono essere finanziate:
a) le spese per potenziare i centri socio-assistenziali riabilitativi, comprese quelle di costruzione, di ampliamento e di ristrutturazione e quelle per attrezzature ed arredamenti;
b) le spese di funzionamento di centri e servizi socio-assistenziali, comprese quelle per apparecchiature, strumentazioni, mezzi materiali, mezzi di trasporto, automezzi destinati ai servizi, nonché per il rimborso ad operatori e volontari e per la informatizzazione dei servizi, con esclusione di veri e propri oneri di ordinaria gestione. Alla Circolare è allegato il modello da utilizzare per la domanda, che deve essere inviata, attraverso raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 maggio 2009 alla Prefettura territorialmente competente.
Redazione internet - Ivana Madonna ( i.madonna@governo.it)