Il 20 marzo 2009 è stato firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il decreto relativo alla quota massima di lavoratori stagionali extracomunitari ammessa nel territorio nazionale per l'anno in corso.
Il decreto, in via di registrazione, consente l'entrata in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, di cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero entro la quota massima di 80.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali. La quota riguarda:
a) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia- Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina;
b) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto;
c) i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per Lavoro subordinato stagionale negli anni 2006, 2007 o 2008.