Il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali ha emanato il 26 febbraio 2009 l'ordinanza "Disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale", entrata in vigore il 1° marzo 2009.
L'ordinanza afferma il principio che la conservazione del sangue da cordone ombelicale rappresenta un interesse primario per il servizio sanitario nazionale. Autorizza la conservazione per uso allogenico (cioè in favore di persone diverse da quelle da cui le cellule sono prelevate), a fini solidaristici, in strutture pubbliche a ciò dedicate.
E' consentita, inoltre, la conservazione di sangue da cordone ombelicale per uso dedicato al neonato stesso o a consanguineo con patologia in atto al momento della raccolta, "per la quale risulti scientificamente fondato e clinicamente appropriato l'utilizzo di cellule staminali da sangue cordonale, previa presentazione di motivata documentazione clinico sanitaria".
La conservazione per uso personale è permessa anche nel caso di famiglie a rischio di avere figli affetti da malattie genetiche per le quali risulti clinicamente appropriato l'utilizzo di tali cellule. In questi casi si tratta di "donazione dedicata" e le cellule staminali, conservate gratuitamente nelle banche italiane, sono ad esclusiva disposizione del soggetto al quale sono state dedicate in ragione della sua patologia.
La conservazione, autorizzata dalle Regioni e senza oneri a carico dei richiedenti, avviene nelle strutture trasfusionali pubbliche ed in quelle indicate dalla legge 219/2005.
E' vietata l'istituzione di banche per tale conservazione presso strutture sanitarie private e ogni forma di pubblicità ad esse connessa. L'ordinanza prevede che entro il 31 dicembre 2009 venga disciplinata, con decreto del ministero del Lavoro, la conservazione di sangue cordonale per uso autologo ''sulla base di indicazioni appropriate sostenute da evidenze scientifiche consolidate''.

Esportazione di campioni di sangue all'estero
Rimane in vigore la possibilità di esportare presso strutture estere campioni di sangue da cordone ombelicale per uso autologo (personale), per i soggetti interessati che ne fanno richiesta, se autorizzati dal ministero.
La richiesta di autorizzazione, contenente tutte le informazioni indicate nel modulo allegato all'ordinanza (tra cui i dati anagrafici dei genitori richiedenti, idonea certificazione della struttura ove viene raccolto il campione) deve pervenire al seguente indirizzo: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali- Direzione generale della prevenzione sanitaria - Ufficio VIII - Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma, a mezzo raccomandata, in tempo utile e comunque almeno entro i tre giorni lavorativi precedenti la data di spedizione del campione di sangue cordonale.
La conservazione presso banche operanti all'estero, quando ricorrono i requisiti indicati e previo consulto con il Centro Nazionale Trapianti, avviene a spese dei richiedenti.

Redazione Internet - Maddalena Baldi (m.baldi@governo.it)

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