"Presentazione delle domande per l'accesso alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2009"
Il 15 marzo scade il termine annuale per la presentazione delle domande dirette alla utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito (IRPEF) devoluta alla diretta gestione statale, da parte delle pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati senza fini di lucro.
A norma dell'art. 5, comma 1 del d.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, come modificato e integrato dal d.P.R. 23 settembre 2002, n. 250, al fine del rispetto dell'anzidetto termine del 15 marzo fa fede la data risultante dal timbro apposto sulla busta dall'ufficio postale di partenza.
Poiché il 15 marzo 2009 cade di domenica, il termine di presentazione è spostato, solo per quest'anno, al 16 marzo.
Per conferire certezza al rispetto del predetto termine ed anche al fine di evitare il verificarsi di disguidi sulla data di effettiva spedizione o ricezione della domanda, le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati senza fini di lucro dovranno far pervenire le proprie domande - corredate della necessaria documentazione - attraverso gli uffici di Poste Italiane SpA, con raccomandata o raccomandata A/R, o posta celere, ovvero consegnata a mano entro il suddetto termine in via dell'Impresa 91.
I plichi contenenti la domanda e la relativa documentazione devono recare la seguente dicitura: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo - Ufficio accettazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, Palazzo Chigi, 00187 ROMA - Otto per mille.
Le domande devono essere presentate, in duplice copia, di cui una in bollo, corredate dalla documentazione di cui al d.P.R. n. 76 del 1998 citato, e tenendo conto delle indicazioni contenute nella circolare del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2005, n. 19.
Si rammenta come ai sensi della normativa vigente, sono ammessi alla ripartizione dell'otto per mille a diretta gestione statale gli interventi straordinari - che esulano, cioè, effettivamente dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti e non sono per tale ragione compresi nella programmazione e nella relativa destinazione delle risorse finanziarie - nei seguenti settori di intervento:
(a) Fame nel mondo
Gli interventi sono diretti alla realizzazione di progetti finalizzati all'obiettivo della autosufficienza alimentare dei Paesi in via di sviluppo nonché alla qualificazione di personale endogeno da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione, che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti.
(b) Calamità naturali
Gli interventi sono diretti ad attività di realizzazione di opere, lavori o interventi concernenti la pubblica incolumità o al ripristino di quelli danneggiati o distrutti a seguito di avversità della natura, di incendi o di movimenti del suolo. Tra i detti interventi rientrano la ricerca finalizzata, il monitoraggio, la ricognizione, la sistemazione ed il consolidamento del territorio.
(c) Assistenza ai rifugiati.
Gli interventi sono diretti ad assicurare a coloro cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato secondo la vigente normativa o, se privi di mezzi di sussistenza e ospitalità in Italia, a coloro che abbiano fatto richiesta di detto riconoscimento, l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalla vigente normativa.
(d) Conservazione di beni culturali
Gli interventi sono volti al restauro, alla valorizzazione, alla fruibilità da parte del pubblico di beni immobili o mobili, anche immateriali, che presentano un interesse architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico ed archivistico.