E' stato pubblicato sulla G.U. n.15 del 20 gennaio 2009 il Decreto del ministero del Lavoro, salute e politiche sociali del 9 gennaio 2009 che fissa i criteri per l'assegnazione di risorse ai comuni con meno di 50.000 abitanti per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro, con oneri a carico del comune stipulante.
I contributi, previsti dalla Legge n. 296 del 2006, art. 1 comma 1156, sono assegnati ai Comuni in seguito alla stipula di una Convenzione con il ministero stesso e si riferiscono a lavoratori impegnati in attività socialmente utili con oneri a carico del comune stipulante a decorrere dal 1° gennaio 2000 o da una data precedente.
Sono lavori socialmente utili tutte le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l'utilizzo di lavoratori in mobilità o in cassa integrazione guadagni straordinaria o in disoccupazione speciale oppure mediante il coinvolgimento in progetti di lavori socialmente utili di soggetti in cerca di prima occupazione o disoccupati.
Ai fini dell'ammissione ai contributi i Comuni devono presentare domanda al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, Divisione III (via Fornovo, 8 - 00192 Roma), entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. del 20 gennaio 2009).
La domanda deve indicare:
il numero degli abitanti del comune richiedente;
il numero dei soggetti che svolgono attività socialmente utili con oneri a carico del comune richiedente a decorrere dal 1° gennaio 2000 o da una data precedente;
dichiarazione del comune che gli oneri per il pagamento degli assegni socialmente utili non sono a carico, in tutto o in parte, di enti diversi dal comune medesimo.
Ai fini della ripartizione delle risorse, il Ministero predisporrà una graduatoria sulla base del rapporto tra il numero dei soggetti che svolgono attività socialmente utili con oneri a carico del comune richiedente a decorrere dal 1° gennaio 2000 o da una data precedente ed il numero degli abitanti del comune medesimo.
Successivamente all'approvazione della graduatoria saranno stipulate le convenzioni con i comuni ai fini del trasferimento delle risorse.
Redazione Internet - Maddalena Baldi (m.baldi@governo.it)