Il Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali ha emesso il decreto 17 dicembre 2008 recante "Istituzione del Sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza", da parte sia del Sistema 118, sia dei presidi ospedalieri con riferimento alle attività del Pronto Soccorso.
Ecco i punti di maggior rilievo del decreto.
La realizzazione e la gestione di tale Sistema è affidata al Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali - Dipartimento della qualità - Direzione Generale del Sistema informativo dell'ex Ministero della Salute.
Le Regioni e le Province autonome mettono a disposizione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) le informazioni secondo le modalità riportate nel "Disciplinare tecnico", che è parte integrante del decreto in questione.
Il flusso informativo per le prestazioni di emergenza-urgenza (esposto dettagliatamente nel "Disciplinare tecnico") si riferisce alle seguenti informazioni:

A) per il Sistema 118 identificazione della Centrale operativa; dati relativi alla chiamata telefonica al numero 118 e dati relativi alla missione di soccorso attivata dalla Centrale operativa; identificazione dell'assistito; dati relativi alle prestazioni erogate nell'ambito della missione di soccorso e dati relativi all'esito dell'intervento:

B) per il Pronto Soccorso identificazione della struttura erogatrice; dati relativi all'accesso e alla dimissione; identificazione dell'assistito; dati relativi alle diagnosi e alle prestazioni erogate, nonché dati relativi alla valorizzazione economica dell'accesso.
Il Sistema è alimentato a partire dall'1 gennaio 2009. Le informazioni devono essere rilevate una volta completato l'intervento di emergenza-urgenza e trasmesse mensilmente al NSIS entro il mese successivo al periodo in cui si sono verificati gli eventi stessi.
La trasmissione al Sistema informativo deve avvenire secondo le modalità indicate ne "Disciplinare tecnico" e nella documentazione di specifiche tecniche disponibili nel sito internet del Ministero: www.nsis.ministerosalute.it.
Quanto al trattamento dei dati, la loro riservatezza sarà garantita dalle procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici secondo le regole stabilite dall'articolo 71, comma 1 bis, del Codice dell'amministrazione digitale.
Ai fini della cooperazione applicativa le Regioni o Province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero garantiscono che le infrastrutture sono conformi alle regole dettate dal Sistema Pubblico di Connettività (SPC). Le Regioni o Province autonome di Trento e di Bolzano che non dispongono di servizi di cooperazione applicativa conformi alle regole del SPC, devono predisporre d'intesa con il Ministero un "Piano di adeguamento" dei propri sistemi; nel frattempo, il conferimento dei dati è possibile attraverso lo scambio di flussi telematici secondo le modalità descritte nell'Allegato tecnico al decreto.

Redazione internet - Ivana Madonna ( i.madonna@governo.it)

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