I cittadini dei 25 Stati già membri dell'UE prima del 1° gennaio 2007, possono essere regolarmente assunti senza che sia necessario richiedere alcun nulla osta al lavoro. Per l'assunzione di tali lavoratori sono quindi richiesti solo gli ordinari adempimenti previsti per l'assunzione di lavoratori italiani (comunicazione di assunzione ai centri per l'impiego almeno il giorno prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro così come ora previsto dalla legge n. 296/2006, apertura posizione previdenziale ed assicurativa presso i competenti Enti previdenziali ed assistenziali).
Sarà poi cura del lavoratore procedere a richiedere l'iscrizione anagrafica, allegandovi la documentazione attestante l'attività lavorativa esercitata. Nei confronti dei cittadini provenienti dalla Romania e dalla Bulgaria, Paesi entrati a pieno titolo nell'UE dal 1° gennaio 2007, è stata transitoriamente stabilita una procedura specifica per l'assunzione in alcuni settori lavorativi.
In particolare, con la circolare congiunta del Ministero della Solidarietà Sociale e del Ministero dell'Interno n. 2 del 28 dicembre 2006, sono state dettate le disposizioni applicative sulla libera circolazione e l'accesso al mercato del lavoro di tali cittadini.
Per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro, il Governo italiano, analogamente a quanto previsto da altri Paesi dell'U.E., ha deciso di avvalersi di un regime transitorio prima di liberalizzare completamente il loro accesso al lavoro subordinato, mentre non sono state introdotte restrizioni per il lavoro autonomo.
Il regime transitorio, inizialmente previsto per un anno, è stato prorogato per il 2008 con la circolare congiunta n. 1 del 4 gennaio 2008 del Ministero della Solidarietà Sociale e del Ministero dell'Interno e per il 2009 con la circolare congiunta n. 1 del 14 gennaio 2009 del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
Il regime transitorio predetto prevede l'apertura immediata nei seguenti settori:
agricolo;
turistico alberghiero;
lavoro domestico e di assistenza alla persona;
edilizio;
metalmeccanico;
dirigenziale e altamente qualificato.
Ugualmente è prevista l'apertura immediata per il lavoro stagionale ed in tutti i casi originariamente previsti dall'articolo 27 del Testo Unico sull'immigrazione. Come chiarito dalla circolare congiunta del Ministero della Solidarietà Sociale e del Ministero dell'Interno n. 3 del 3 gennaio 2007 in tutti i predetti settori le richieste di nulla osta al lavoro già presentate nell'ambito dei decreti di programmazione dei flussi di ingresso per lavoratori extracomunitari per l'anno 2006 si intendono archiviate.
I datori di lavoro che intendono, in tali settori, procedere all'assunzione di lavoratori rumeni o bulgari dovranno, pertanto, rispettare solo gli ordinari adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro, effettuando le ordinarie comunicazioni ai Centri per l'impiego ed ai competenti Enti previdenziali ed assistenziali. Per tutti i restanti settori produttivi, per l'assunzione dei lavoratori rumeni e bulgari è richiesta una procedura semplificata che prevede la presentazione, mediante spedizione postale (raccomandata a/r), da parte del datore di lavoro allo Sportello Unico per l'Immigrazione competente, di una richiesta di nulla osta utilizzando l'apposita modulistica (mod. sub neocomunitari) disponibile sui siti internet del Ministero della Solidarietà Sociale e del Ministero dell'Interno (www.interno.it).
Non vi sono quote numeriche.
Per l'individuazione del settore di riferimento in cui si collocano i lavoratori è sufficiente consultare l'elenco dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nel quale per ogni CCNL è riportato il settore (con relativo codice, titolo abbreviato e titolo esteso) in cui rientra la tipologia di contratto applicato. Per risalire alla corretta conoscenza di quali settori produttivi si intendono effettivamente "aperti" ai lavoratori rumeni e bulgari così come dei restanti settori produttivi in cui si applicano invece le "procedure semplificate" di richiesta del nulla osta al lavoro occorre, pertanto, fare riferimento al predetto elenco.
Per es. se i lavoratori rumeni e bulgari devono essere assunti dai datori di lavoro con un contratto rientrante nel settore "Alberghi e ristoranti" (in cui nel titolo si riporta l'indicazione di imprese turistiche, ecc.), allora non occorre il nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello Unico per l'immigrazione; se, invece, tali lavoratori vengono assunti con un contratto rientrante nel settore "Commercio" (ad es. CCNL per i dipendenti delle aziende commerciali e dei servizi) allora si applica la procedura semplificata di richiesta del nulla osta al lavoro sopra descritta.
Le associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro potranno presentare le richieste di nulla osta al lavoro, per conto dei datori di lavoro, utilizzando l'accesso ad internet, previo accreditamento presso il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno. Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della provincia ove sarà svolta l'attività lavorativa, previa verifica delle condizioni contrattuali da parte della Direzione Provinciale del Lavoro, provvede al rilascio del nulla osta, che dovrà essere prodotto dal lavoratore ai fini dell'iscrizione anagrafica prevista dal D.Lgs. n. 30/2007.
Non si procede più alla sottoscrizione del contratto di soggiorno, ne è più necessario richiedere il visto di ingresso alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese di origine. Dopo il rilascio del nulla osta sarà quindi direttamente possibile procedere all'assunzione del lavoratore, previo il rispetto degli ordinari adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro (comunicazioni ai Centri per l'impiego ed ai competenti Enti previdenziali ed assistenziali).

 

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