Il decreto legge "milleproroghe" (art. 42, comma 5 - D.L. 207 del 30/12/08), ha spostato al 2 febbraio 2009 il termine per l'integrazione documentale delle domande di ammissione al beneficio del cinque per mille regolarmente presentate per gli anni 2006 e 2007.
La norma consente agli "enti del volontariato" ed alle onlus che hanno presentato la domanda di iscrizione e sono stati in seguito esclusi per mancato o tardivo invio della dichiarazione sostitutiva ovvero per averla prodotta in maniera incompleta, di poter regolarizzare la propria posizione.

Anno finanziario 2006
La proroga riguarda gli enti di cui all'articolo 1, comma 337, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che avevano prodotto tempestivamente la domanda di iscrizione nell'elenco del volontariato del 5 per mille per l'esercizio finanziario 2006 e che, per inadempienze procedurali, sono stati inseriti nell'elenco dei soggetti esclusi dal beneficio pubblicato su questo sito.

I soggetti interessati sono:
enti del volontariato
Onlus di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 7 dicembre 2000, n. 383
associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

I rappresentanti legali degli enti esclusi per mancata produzione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ovvero per aver prodotto la stessa in maniera incompleta possono effettuare l'adempimento omesso (es. mancata allegazione copia documento di identità, mancata sottoscrizione, utilizzo di modulo non conforme e privo delle indicazioni necessarie, ecc.) e regolarizzare la propria posizione.
A tale fine devono trasmettere, a mezzo raccomandata a r.r., alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito hanno la propria sede legale, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il perdurare del possesso dei requisiti previsti.
La dichiarazione va redatta su modulo conforme al modello (allegato 2 al DPCM del 20 gennaio 2006) e deve essere spedita, a pena di decadenza, entro il 2 febbraio 2009. Alla stessa occorre allegare copia fotostatica del documento di riconoscimento dell'attuale legale rappresentante dell'ente che sottoscrive.
Non è necessario allegare copia della ricevuta di iscrizione telematica nell'elenco degli enti del volontariato, in quanto è stata già riscontrata la validità della presentazione della domanda di iscrizione di tutti gli enti che possono fruire della proroga. I soggetti esclusi per aver presentato la dichiarazione sostitutiva oltre il termine originario del 30 giugno 2006 non sono tenuti a produrre una nuova dichiarazione sostitutiva purché quella originariamente prodotta risulti completa di tutte le indicazioni necessarie e corredata dalla copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'ente firmatario della stessa.

Attenzione: Gli enti esclusi per motivi di carattere procedurale per entrambe le annualità 2006 e 2007, devono produrre due dichiarazioni sostitutive di atto notorio utilizzando i rispettivi moduli previsti per le annualità di riferimento ed allegando a ciascuna di esse fotocopia del documento di identità del legale rappresentante che sottoscrive.

Le dichiarazioni vanno inviate con due distinte raccomandate r.r. alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate.

Anno finanziario 2007
La proroga riguarda gli enti di cui all'articolo 1, comma 1234, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che avevano prodotto tempestivamente la domanda di iscrizione nell'elenco del volontariato del 5 per mille per l'esercizio finanziario 2006 e che, a causa di inadempienze procedurali, sono stati esclusi dal beneficio.

I soggetti interessati sono:
enti del volontariato
Onlus di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383
associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 460 del 1997.
I rappresentanti legali degli enti esclusi per mancata produzione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ovvero per aver prodotto la stessa in maniera incompleta possono effettuare l'adempimento omesso (es. mancata allegazione copia documento di identità, mancata sottoscrizione, utilizzo di modulo non conforme e privo delle indicazioni necessarie, ecc.) e regolarizzare la propria posizione.
A tale fine devono trasmettere, a mezzo raccomandata a r.r. alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito hanno la propria sede legale, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il perdurare del possesso dei requisiti previsti.
La dichiarazione va redatta su modulo conforme al modello (allegato 2 al DPCM del 16 marzo 2007) e deve essere spedita, a pena di decadenza, entro il 2 febbraio 2009.
Alla stessa occorre allegare copia fotostatica del documento di riconoscimento dell'attuale legale rappresentante dell'ente che sottoscrive. I soggetti esclusi per aver presentato la dichiarazione sostitutiva oltre il termine originario del 30 giugno 2007 non sono tenuti a produrre una nuova dichiarazione sostitutiva purché quella originariamente prodotta risulti completa di tutte le indicazioni necessarie e corredata dalla copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'ente firmatario della stessa.

Attenzione: Gli enti esclusi per motivi di carattere procedurale per entrambe le annualità 2006 e 2007, devono produrre due dichiarazioni sostitutive di atto notorio utilizzando i rispettivi moduli previsti per le annualità di riferimento ed allegando a ciascuna di esse fotocopia del documento di identità del legale rappresentante che sottoscrive.

Le dichiarazioni vanno inviate con due distinte raccomandate r.r. alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate.

Soggetti che non possono fruire della proroga
La nuova disposizione non si applica alle associazioni sportive dilettantistiche per gli anni 2006 e 2007 e alle fondazioni nazionali di carattere culturale (relativamente al solo esercizio 2007) che erano state ammesse al riparto in virtù, rispettivamente, dell'articolo 20, comma 2, del DL n. 159 del 2007, convertito nella legge n. 222 del 2007 e dell'articolo 45, comma 1 bis del DL n. 248 del 2007, convertito dalla legge n. 31 del 2008. Tali enti, infatti, hanno già potuto definire le proprie posizioni grazie al DPCM 24 aprile 2008.

Validazione delle posizioni
Le Direzioni Regionali provvederanno al censimento ed alla validazione delle dichiarazioni sostitutive pervenute ed al controllo delle stesse secondo i criteri del DPCM del 20 gennaio 2006 (per l'esercizio finanziario 2006) e del DPCM 16 marzo 2007 (per l'esercizio finanziario 2007).

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