(Milano) La delibera contenente i criteri per l'autorizzazione all'attività degli enti previsti dall'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni, e la disciplina delle modalità di iscrizione nel relativo albo, è stata pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 271 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 289 del 11 dicembre.
"Un'occasione perduta - sottolinea un laconico e deluso Marco Griffini, Presidente di Amici dei Bambini - "Le nostre aspettative rispetto al lavoro della Commissione svolto in più di un anno sono state deluse. Gli obiettivi erano differenti e i criteri definiti non ne rappresentano l'attuazione. Non si doveva procedere in nome della trasparenza e della professionalità ritenuti gli unici criteri per autorizzare gli enti? Alle promesse non sono seguiti i fatti! Non posso nascondere l'amarezza ".
L'associazione Ai.Bi - Amici dei Bambini ritiene infatti che la Commissione non abbia minimamente razionalizzato e risolto i problemi del numero esorbitante e della disomogeneità degli Enti, tantomeno la questione del radicamento sul territorio.
"Promesse vanificate - aggiunge Griffini - nei requisiti degli enti (art.4) compare "esperienza adeguata nell'attività di volontariato". Dove è finita l'esperienza specifica da maturare in almeno 5 anni? Per quanto concerne l'ambito di operatività (art 9) si chiedeva che un Ente potesse operare secondo un criterio di regionalizzazione. Non dobbiamo forse essere al servizio delle coppie? La Commissione ha invece creato 5 macro aree e ha autorizzato gli Enti ad accettare incarichi da parte delle coppie residenti o nelle zone limitrofe. Incredibile: basta che un ente abbia una sede in Emilia Romagna e una in Campania per poter abbracciare con il proprio operato l'intero territorio nazionale.
E ancora all'art 12 si affronta il delicato tema dell'organizzazione all'estero. Per accompagnare una coppia all'estero si richiedeva una sede attrezzata, simbolo di una vera e propria organizzazione. La Commissione ha stravolto il principio: è sufficiente che la sede all'estero coincida con l'indirizzo del referente. Basta un appartamento, insomma!
Infine - conclude il Presidente - dobbiamo evidenziare come il principio di trasparenza sia stato eluso. L'art 18 affida a revisori contabili, non a società di revisione, la verifica dei bilanci, mentre l'art 19 stabilisce che possono fare adozione internazionale gli Enti che svolgono attività di cooperazione in modo continuativo, senza tuttavia quantificarne il periodo necessario.
Laura Salerno
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