Per il riconoscimento della maggiorazione di dodici mesi del periodo di erogazione dell'indennità di mobilità, prevista per i lavoratori licenziati da imprese operanti nelle aree del Mezzogiorno, occorre fare esclusivo riferimento al luogo dove il lavoratore interessato svolge stabilmente la sua attività, anche in assenza di un'unità operativa organizzata dall'azienda nelle aree individuate dal DPR 218/1978 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno).
Con la circolare n. 95 del 6 novembre 2008 vengono fornite indicazioni sui nuovi criteri da applicare in base all'orientamento fornito dalla Corte di Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite del 30 maggio 2005, secondo la quale non sono al contrario rilevanti altri elementi, come il luogo di assunzione, la sede legale dell'impresa, la residenza del lavoratore o la sede in cui è stata aperta la procedura di mobilità.