Con la Gazzetta Ufficiale n. 101, del 30 aprile 2008, è stato pubblicato il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", che estende la predetta tutela anche ai volontari del Servizio civile nazionale.
Ed invero, il nuovo T.U. dispone con chiarezza l'applicabilità della citata normativa a tutti i soggetti che impiegano nelle proprie attività i volontari del servizio civile nazionale.
Con la presente comunicazione l'Ufficio nazionale per il servizio civile intende richiamare gli enti del servizio civile iscritti nell'albo nazionale e negli albi regionali e delle Province autonome ad una scrupolosa valutazione della propria posizione per ciò che concerne la corretta applicazione della predetta normativa nelle sedi di attuazione di progetto accreditate.
Ciò in quanto le disposizioni previste dal decreto legislativo in argomento, fatto salvo l'entrata in vigore differita di singole norme, esplicano i propri effetti dal giorno di entrata in vigore del decreto stesso. Pertanto, fermo restando il principio per il quale gli enti sono tenuti a certificare, con le modalità previste dalla vigente normativa, la rispondenza delle sedi di attuazione dei progetti alle disposizioni dettate dal citato decreto legislativo, come già preannunciato con la comunicazione del 30 luglio 2008 a firma del Capo dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, la predetta certificazione dovrà essere allegata ai progetti da presentare entro il 31 ottobre 2008. L'assenza della prevista certificazione pone l'Ufficio nella impossibilità di poter procedere all'esame e alla valutazione dei progetti.
Lo stesso Ufficio si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese in materia dai responsabili legali degli enti ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000.