È stato approvato dal Consiglio dei Ministri
dell'11 settembre un Disegno di legge messo a punto dal ministro per le Pari Opportunità Mara Carfagna, insieme ai ministri dell'Interno,
Roberto Maroni, e della Giustizia, Angelino Alfano recante "Misure contro la prostituzione".
Nella relazione illustrativa il Ministro Carfagna dichiara di avere predisposto il disegno di legge (composto di soli 4 articoli) per contrastare il
fenomeno della prostituzione ed il suo sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali.
L'articolo 1 modifica la legge 20 febbraio 1958, n. 75, introducendo il reato di prostituzione in luoghi pubblici (strade, parchi, aperta campagna, ecc.) o aperti al pubblico (come ad es. locali pubblici o esercizi accessibili al pubblico).
Il reato è punito con l'arresto da cinque a quindici giorni e con l'ammenda da duecento a tremila euro; le medesime pene sono disposte per il cliente che, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, si avvale delle prestazioni sessuali di
soggetti che esercitano la prostituzione o le
contratta.
L'articolo 2 riguarda la prostituzione minorile e il rimpatrio dei minori stranieri, e prevede (al comma 1) la sostituzione dell'attuale art.
600-bis del Codice penale.
Pertanto:
è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.000 a 150.000 euro chi recluta
o induce alla prostituzione minori o chi trae profitto;
è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 1.500 a 6.000 euro chi compie atti sessuali con minori in cambio di denaro o qualunque tipo di utilità;
se il minore è di età inferiore a sedici anni, la pena è aumentata da un terzo alla metà;
se l'autore dei fatti è minore di diciotto anni la pena è ridotta da un terzo a due terzi.
Sono altresì introdotte nuove norme in materia di
rimpatrio di minori stranieri non accompagnati, finalizzato al ricongiungimento del minore alla propria famiglia.
Con un regolamento, da emanarsi antro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, sono previste procedure semplificate ed accelerate per favorire il rimpatrio del minore, con 'assistenza necessaria ad assicurare la massima protezione del minore.
L'articolo 3 ha l'obiettivo di contrastare le
associazioni per delinquere finalizzate al compimento dei reati di prostituzione minorile e di induzione, agevolazione, favoreggiamento e
sfruttamento della prostituzione.
A tal fine è previsto un inasprimento delle pene:
reclusione da quattro a otto anni per i promotori ed organizzatori dell'associazione; reclusione da
due a sei anni per i partecipanti.
Per le procedure di rimpatrio dei minori non accompagnati non sono previsti oneri per la finanza pubblica (articolo 4).