Il 3 ottobre 2008, su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'Interno, è stato emanato il decreto legislativo n. 160, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2008).
In particolare, il provvedimento stabilisce che:
1) lo straniero può chiedere il ricongiungimento per:
il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
i figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
i figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita a causa di una invalidità totale;
i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli non possano provvedere al loro sostentamento per documentati e gravi motivi di salute (modificazione all'art. 29, comma 1 del Testo unico delle disposizioni sulla disciplina dell'immigrazione);
2) qualora - per le persone su indicate alle lettere b, c, d -, sia impossibile documentare gli stati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere (per a mancanza di un'autorità riconosciuta), o quando sussistano fondati dubbi sull'autenticità della documentazione medesima, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni sulla base dell'esame del DNA, effettuato a spese degli interessati (comma 1 bis aggiunto al citato art. 29);
3) lo straniero che richiede il ricongiungimento, salvo il caso che si tratti di rifugiato, deve dimostrare la disponibilità di un reddito minimo annuo non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere.
Oltre a ciò: per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici, ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria, è richiesto un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale; per la determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente (modificazione del comma 3, lettera b, del citato art. 29); di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, per coprire ogni rischio nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne, ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo è da determinarsi - con decreto del Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali -, entro il 30 ottobre 2008, da aggiornarsi con cadenza biennale (comma 2 bis aggiunto al citato art. 29).
Il decreto, infine, stabilisce che lo straniero possa ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dalla questura, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione, una volta trascorsi dalla richiesta del nulla osta centottanta giorni (non più novanta, come invece stabiliva al comma 8 il citato art. 29).