ENTRO IL17 aprile, mercoledì
CHIEnti ed organismi pubblici nonché Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
CHE COSAUltimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non
effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 18 marzo (ravvedimento), con la
maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta al 3%
COMEModello F24 EP con modalità telematiche. N.B. I sostituti d'imposta cumulano gli
interessi dovuti al tributo
COD. TRIBUTO890E - Sanzioni per ravvedimento su ritenute erariali
891E - Sanzioni per ravvedimento su addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta
892E - Sanzioni per ravvedimento su Irap
893E - Sanzioni per ravvedimento addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta
801E - Sanzione pecuniaria IVA
802E - Sanzione pecuniaria IRES
137E - Interessi sul ravvedimento Ires - Art. 13 D.lgs. N. 472 del 18/12/1997
138E - interessi ravvedimento IVA - Art. 13 D.lgs. N. 472 del 18/12/1997
139E - Interessi sul ravvedimento imposte sostitutive - Art. 13 D.lgs. N. 472 del 8/12/1997
140E - Interessi sul ravvedimento Irap - Art. 13 d.lgs. N. 472 del 18/12/1997