La riforma del terzo settore non è solo una partita politica e strategica. E’ anche uno strumentario di dispositivi normativi puntuali che investono diversi soggetti a vari livelli. La XV edizione del Workshop sull’impresa sociale – tenutasi il 14 e 15 settembre 2017 a Riva del Garda – ha proposto un question time con esperti sui temi di natura tecnico-applicativa inerenti la riforma, in particolare per quanto riguarda: (Scopri di più su: IrisNetwork.it)
  • le modalità di trasformazione in impresa sociale e gli adempimenti previsti;
  • gli incentivi economici, in particolare quelli destinati a sostenere risorse da investire in imprese sociali;
  • i rapporti con la Pubblica Amministrazione, anche alla luce della quasi concomitante norma di revisione di appalti e concessioni.
Coordinati da Gianfranco Marocchi (Consorzio Nazionale Idee in Rete – Welfare Oggi), nel dibattito si sono alternati Giuseppe Taffari (R&P Legal, Milano), Guido Cisternino (UBI Banca), Marina Montaldi (Studio Montaldi), Luca Gori (Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa), Felice Scalvini (Comune di Brescia), restituendo al pubblico del Workshop una chiave di lettura della riforma che chiarisca cosa cambia, per gli enti del terzo settore, da un punto di vista fiscale, giuridico e del rapporto con la pubblica amministrazione.

Come ricorda Giuseppe Taffari, avvocato ed esperto di diritto degli enti non profit, il Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017) ed il decreto sull’impresa sociale (d.lgs. 112/2017) rappresentano in primo luogo una presa d’atto a livello normativo del carattere imprenditoriale che caratterizza il terzo settore; all’interno del comparto infatti sempre più organizzazioni operano con dinamiche di natura imprenditoriale tali da rendere necessarie normative legislative e fiscali specifiche. L’intervento di Taffari (a seguire il video) si è concentrato soprattutto sulla nuova impresa sociale, con un focus sui punti critici del d.lgs. 155/2006 che la nuova norma va a migliorare (es. integrazione dei settori di attività, agevolazioni fiscali come la decommercializzazione degli utili e incentivi per chi investe nel capitale delle imprese sociali, distribuzione parziale degli utili etc.)

L’intervento di Guido Cisternino, responsabile della divisione su terzo settore ed economia civile di UBI Banca, si è focalizzato sui nuovi strumenti finanziari a sostegno degli enti di terzo settore; da un lato, i titoli di solidarietà (previsti dall’art. 77 del Codice del Terzo Settore), che consentono agli istituti di credito di emettere titoli specifici finalizzati al sostegno di enti di terzo settore iscritti nel Registro Unico; dall’altra il fondo rotativo per la concessione di finanziamenti agevolati per l’economia sociale (già previsto dalla legge delega), che include sia lo strumento del finanziamento agevolato (per un ammontare complessivo di 200 milioni di euro) sia contributi a fondo perduto (23 milioni di euro). Qui il video dell’intervento (e le slide).

Le imprese sociali ex lege (d.lgs. 155/2006) hanno faticato ad attrarre investimenti anche perché sprovviste di specifiche agevolazioni fiscali. Il d.lgs. 112/2017 prevede misure fiscali che incentivano l’autofinanziamento (detassazione dei reinvestimenti degli utili nelle attività di interesse sociale – attraverso la creazione di una riserva a sospensione di imposta che viene accantonata per massimo due anni per poi essere reinvestita nell’attività sociale o come patrimonializzazione), oltre a misure di sostegno economico in forma di detrazione/deduzione per oneri riconosciuta agli investimenti effettuali nel capitale dell’impresa sociale. Qui il video dell’intervento di Marina Montaldi, consulente fiscale e componente del tavolo tecnico del Forum Nazionale del Terzo Settore, sulle misure fiscali a sostegno delle imprese sociali previste dal decreto 112 (oltre agli incentivi previsti dal Codice del Terzo settore per gli ETS, imprese sociali incluse).

Luca Gori, giurista e docente presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, propone un intervento sulla regolamentazione civilistica dei nuovi enti di terzo settore. Il Codice del Terzo Settore – superando il fraintendimento storico su quali possano essere gli enti che operano in regime di impresa – regolamenta da un lato gli enti che svolgono attività di impresa in forma stabile prevalente (e che quindi potranno assumere la forma giuridica di impresa sociale), dall’altro gli enti che svolgono la loro attività prevalente non in forma di impresa. Ed è per questa seconda categoria di organizzazioni che il Codice propone, secondo Luca Gori, un’innovazione non solo giuridica, ma culturale, di grande impatto. Nell’atto di iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, gli enti del Libro I (quali associazioni, fondazioni, comitati etc.) dovranno rivalutare attentamente l’ambito nel quale si collocano e le modalità con cui svolgono la propria attività, per discernere se il proprio operato è a tutti gli effetti fuori da un regime imprenditoriale o meno. E anche per gli altri enti il Codice impone degli adempimenti per l’iscrizione al Registro Unico abbastanza stringenti, Registro che diventerà a tutti gli effetti un grande strumento di mappatura degli enti di terzo settore e della loro evoluzione nel tempo.

L’intervento di Felice Scalvini – assessore alle Politiche per la Famiglia, la Persona e la Sanità del Comune di Brescia – si concentra sulle ricadute della riforma nei rapporti tra pubblica amministrazione ed enti di terzo settore (art. 55, d.lgs. 117/2017), evidenziando i seguenti elementi:
  • per la prima volta siamo di fronte ad una legge ordinaria che dà attuazione del principio di sussidiarietà;
  • l’art. 55 non regolamenta solo il coinvolgimento, da parte della pubblica amministrazione, di soggetti di terzo settore nella gestione dei servizi sociali, ma di tutti i servizi relativi agli ambiti di attività previsti dal Codice del Terzo Settore (art. 5);
  • il coinvolgimento degli enti di terzo settore da parte delle pubbliche amministrazioni dovrà essere assicurato da forme di co-programmazione, co-progettazione, partenariato e accreditamento;
  • si tratta di una normativa robusta, che dà spazio a quelle amministrazioni pubbliche che operano con visione strategica (e secondo principi di sussidiarietà, sostenendo l’autonoma capacità di cittadini e organizzazioni di svolgere attività di interesse generale) per agire in serenità fuori dal codice degli appalti.
Alla prima parte di sessione, dedicata agli interventi degli esperti, è seguito il dibattito con il pubblico, che è possibile vedere integralmente qui.

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