La riforma del Terzo Settore - decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – pone in capo alle associazioni (anche se non riconosciute) e alle fondazioni l'obbligo di nominare un revisore legale dei conti (o una società di revisione) nel caso in cui per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei seguenti limiti:
  1. Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
  2. Ricavi, rendite, proventi, entrate (comunque denominate): 2.200.000,00 euro;
  3. Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.
Si aggiunga che:
a. l’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati;
b. il revisore dev'essere iscritto nell'apposito registro;
c. qualora la funzione sia affidata a più revisori, tale requisito dev'essere posseduto da almeno uno di loro.

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