CHI
Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 6 della legge n. 266/1991 - Organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49/1987 - ONLUS che in un anno abbiano conseguito proventi, relativi all'attività complessiva, di ammontare non superiore a € 51.645,69
CHE COSA
In luogo delle scritture contabili previste dal comma 1, lett. a) , dell'art. 20- bis del D.P.R. n. 600/1973, detti enti possono procedere alla redazione, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, di apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, da cui devono risultare le entrate e le spese, secondo le prescrizioni dell'art. 20 del D.P.R. n. 600/1973
COME
Il rendiconto deve essere tenuto e conservato secondo le regole prescritte per le scritture contabili (Art. 22 del D.P.R. n. 600/1973)
NORMA E PRASSI
D.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 20- bis , commi 3 (per le ONLUS) e 4 (per le organizzazioni di volontariato e le ONG), e art. 20